Sistri – avvio il 3 marzo – sanzioni dal 1°agosto

Le sanzioni per il mancato od errato utilizzo del SISTRI saranno però applicate solo
a partire dal 1° agosto 2014 (è in discussione in parlamento un emendamento che potrebbe spostare questa data al 1° gennaio 2015). Nella sostanza fino al 31 luglio 2014, pur con l’obbligo di utilizzarlo, le imprese potranno prendere familiarità e verificare il corretto funzionamento del sistema di tracciabilità rifiuti senza incorrere nel rischio di sanzioni.
Sino al 31 luglio 2014, anche per i soggetti che utilizzeranno il SISTRI a partire dal 3 marzo, rimarranno comunque gli obblighi di tenuta del registro (cartaceo) di carico e scarico dei rifiuti e di emissione del formulario di identificazione dei rifiuti per il trasporto. Per tutte le imprese non obbligate all’iscrizione al SISTRI, ovvero per le imprese che non producono rifiuti speciali pericolosi, permarrà l’obbligo di utilizzare il registro di carico e scarico dei rifiuti e relativo formulario anche dopo il 31 luglio 2014
Cosa devono fare i produttori di rifiuti speciali pericolosi.
Ricordiamo che sono obbligati ad iscriversi e ad utilizzare il SISTRI i produttori di rifiuti speciali pericolosi, indipendentemente dalla quantità di rifiuti prodotti e dal numero di personale occupato all’interno dell’azienda. Si consiglia di procedere alla verifica dei dispositivi in possesso (token USB) per controllare che siano aggiornati e funzionanti. In caso di malfunzionamento della chiavetta SISTRI è opportuno contattare direttamente il numero verde SISTRI: 800.00.38.36 A partire dal 3 marzo 2014 sarà obbligatorio utilizzare il SISTRI, continuando comunque ad annotare i rifiuti prodotti sul registro di carico e scarico ed accompagnando il trasporto dei rifiuti con il formulario di identificazione rifiuti. Il sistema di registrazione ‘doppio’ (SISTRI + registro c/s e formulario per il trasporto), dovrà essere fatto almeno fino al 31 luglio 2014
Aziende non più obbligate all’iscrizione al SISTRI
Con l’emanazione dell’art. 11 del DL 101/2013, convertito in legge con la legge 128/2013, i produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti e le aziende che trasportano e/o gestiscono rifiuti non pericolosi, non sono più obbligati ad iscriversi ed utilizzare il SISTRI. Per queste imprese il Ministero ha garantito, in tempi brevi, una procedura per la restituzione delle apparecchiature (USB per i produttori e USB e black box per i trasportatori) che vi verrà tempestivamente comunicata.
Aziende che hanno delegato SAPI alla tenuta del registro e alla gestione del SISTRI
Per le aziende che utilizzano il servizio di tenuta del registro di carico e scarico rifiuti con SAPI non cambierà nulla. Dovranno semplicemente continuare ad inviare le schede rifiuti esattamente come prima. Sarà SAPI a compilare ed utilizzare, in nome e per conto delle imprese, il sistema SISTRI.
Corsi di formazione per l'utilizzo del SISTRI
Per le imprese interessate SAPI organizzerà, prossimamente, corsi di formazione per l'utilizzo della chiavetta SISTRI.

DATA DI PUBBLICAZIONE

23.02.2014

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