Sospensioni per il 2015 ex art. 3 comma 17 L. 92/2012
-
crisi di mercato;
-
mancanza o contrazione di lavoro;
-
mancanza di materie prime;
-
sospensioni o contrazioni dell’attività lavorativa;
-
eventi improvvisi quali incendio, calamità naturali, condizioni meteorologiche incerte.
del preventivo accordo sindacale prima dell’attivazione della sospensione.
Questo sta a significare che
l’azienda e/o il Consulente deve comunicare ad EBAT almeno
due giorni lavorativi prima dell’inizio della sospensione :
-
la data di inizio e di fine (massimo 60 giornate di calendario) della sospensione aziendale;
-
i nominativi dei dipendenti interessati alla sospensione;
-
per ogni singolo nominativo la data di inizio e di fine della sospensione nell’arco del periodo aziendale indicato.