Tachigrafo su veicoli leggeri

Nello specifico, il nuovo Regolamento n. 68/2009 introduce per i veicoli leggeri (aventi un numero massimo di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, per il trasporto persone; aventi peso massimo non superiore a 3,5 tonnellate, per il trasporto merci) l’installazione di un c. d. “
adattatore” definito come “
un elemento dell'apparecchio di controllo che fornisce un segnale costantemente rappresentativo della velocità del veicolo e/o alla distanza percorsa”. I mezzi destinatari del provvedimento sono quelli messi in circolazione tra il 1 maggio 2006 ed il 31 dicembre 2013.
Il regolamento si applicherà a 6 mesi dalla sua data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (24 gennaio 2009:
dunque al 24 luglio 2009).
La nuova modifica alla Direttiva 2006/22/CE (c.d. direttiva sui controlli) stabilisce invece che, nell’ambito dei controlli su strada, sarà verificato dalle autorità competenti anche “
[…] l’apparecchio di controllo installato nei veicoli per rilevare il montaggio e/o l’uso di eventuali dispositivi intesi a distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi a interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra i componenti dell’apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura”.
Si prevede poi che fra la strumentazione standard da fornire alle autorità vi sia anche una “
apparecchiatura specifica d’analisi, dotata di programmi informatici adeguati, per verificare e confermare la firma digitale che accompagna i dati, come pure programmi specifici atti a fornire il profilo di velocità dei veicoli prima dell’ispezione del loro apparecchio di controllo". Il termine di recepimento della nuova direttiva di modifica è il 31 dicembre 2009.
Ulteriori delucidazioni verranno comunicate tempestivamente.

DATA DI PUBBLICAZIONE

30.06.2009

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