TFR in busta paga: pubblicato sulla G.U. del 19 marzo il DPCM n. 29 del 20 febbraio 2015

In conseguenza del ritardo nella pubblicazione del provvedimento che, entrerà in vigore il prossimo 3 aprile, i datori di lavoro inizieranno a liquidare mensilmente il TFR in busta paga (ivi compresa l’eventuale quota destinata ai Fondi di previdenza complementare o al Fondo Tesoreria INPS), ai lavoratori che ne faranno richiesta, avvalendosi del modello appositamente predisposto e allegato al DPCM, a partire dalla busta paga di aprile. Si sottolinea che, una volta espressa, la scelta di vedersi liquidare il TFR mensilmente in busta paga è irrevocabile fino a giugno 2018 o, comunque, fino alla cessazione del rapporto di lavoro se precedente. Possono presentare richiesta di liquidazione mensile del Tfr i dipendenti del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi. Rimangono esclusi: a. i lavoratori domestici; b. i lavoratori dipendenti del settore agricolo; c. i lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il CCNL, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi; d. i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali; e. i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti
di cui all’articolo 182
-bis della Legge fallimentare;
f. i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento
attestato di cui all’articolo 67, comma 2, lettera d), della Legge fallimentare;
g. i lavoratori dipendenti da datori di lavoro
per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati
interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all’unità produttiva interessata dai predetti interventi;
h. i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti
di cui all’articolo 7, della
Legge 27 gennaio 2012, n.3.
Nell’ipotesi in cui si sia dato avvio alla liquidazione del Tfr e dovesse, in seguito, verificarsi una delle condizioni previste alle lettere e), f), g) e h) sopra citate, la liquidazione del Tfr sarà interrotta a partire dal periodo di paga successivo a quello di insorgenza della predetta condizione e per l’intero periodo di sussistenza della stessa. Nel caso si realizzi la condizione d) sopra esposta, la liquidazione si interrompe a partire dall’avvio della procedura di fallimento (a far data dall’iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel Registro delle Imprese) ovvero dall’avvio della procedura di concordato preventivo, ovvero dall’avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione straordinaria. Rimane esclusa la possibilità di vedersi liquidata la quota di Tfr per i lavoratori dipendenti che, a fronte di un contratto di finanziamento che comporta la cessione di un quinto dello stipendio, abbiano fornito il Tfr a garanzia del predetto finanziamento. Tale preclusione permane fino alla notifica da parte del mutuante dell’estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento. Modalità di richiesta I lavoratori interessati sono tenuti a richiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile della quota maturanda di Tfr presentando apposita istanza debitamente compilata e validamente sottoscritta. A tal fine, andrà utilizzato il modello, allegato al DPCM n. 29/2015. Tempi di liquidazione Il DPCM sopra citato dispone che la manifestazione di volontà esercitata dal lavoratore è efficace e l’erogazione del Tfr è operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione dell’istanza sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, se precedente. Trattamento fiscale e previdenziale La
quota di Tfr maturanda è assoggettata a tassazione ordinaria e concorre alla formazione del reddito complessivo per il calcolo delle addizionali e delle detrazioni di imposta.
Non concorre, invece, alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell’attribuzione del bonus di 80 Euro e non costituisce imponibile ai fini previdenziali. Per informazioni rivolgersi ai referenti dell'area Consulenza del Lavoro.

DATA DI PUBBLICAZIONE

23.03.2015

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