Trasmissione telematica dei dati delle forniture fiscali 2012

Le tipografie autorizzate alla stampa dei documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita, prima della consegna agli acquirenti, devono annotare, sino al momento della trasmissione, i dati relativi a ciascuna consegna in un apposito registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici (articolo 3, comma2, del D.P.R. n.404/01). Tali dati devono essere resi disponibili ed eventualmente stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo dell’Amministrazione finanziaria; inoltre, i medesimi, devono, essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Trasmissione telematica dei dati
Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita provvedono alla comunicazione dei dati:

  • direttamente
    tramite il servizio Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. In tal caso occorre richiedere l’abilitazione all’accesso al servizio telematico Entratel o Internet, secondo le modalità descritte dal decreto 31/7/98. Tali soggetti utilizzano il software di controllo distribuito gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate;

  • tramite gli intermediari abilitati
    : la scrivente Associazione, potendo svolgere il ruolo di intermediario in base all’art.2-bis e 3 del D.P.R. 322/98,

    in collaborazione con Artigianinet
    , ha creato un servizio rivolto alle aziende associate affinché sia più semplice il rispetto dei tempi e dei modi corretti per questo adempimento normativo.
Per ciascuna fornitura, i soggetti obbligati devono indicare:
  • i propri dati identificativi (codice fiscale, P.IVA, denominazione o cognome, nome e ditta);
  • i dati identificativi del rivenditore o dell’acquirente utilizzatore (codice fiscale, P.IVA, denominazione o, se si tratta di imprenditore individuale, cognome, nome e ditta);
  • numero degli stampati forniti con l’indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale;
  • il codice che individua le diverse tipologie di stampati, che costituiscono oggetto della fornitura;
  • data della fornitura;
  • estremi dell’autorizzazione rilasciata alla tipografia o al rivenditore.
La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completa la ricezione del file contenente le comunicazioni. L’Associazione è come sempre a disposizione per fornire qualsiasi chiarimento e approfondimento necessario.

DATA DI PUBBLICAZIONE

16.01.2012

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