Trasporto merci conto terzi: riduzione tassa

Detto credito corrisponde ad una
quota parte della tassa automobilistica pagata per
l’anno 2008 per ciascun veicolo di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per l’attività esercitata.
Con provvedimento di data 8 ottobre 2008, l'Agenzia delle Entrate ha quantificato il credito d'imposta effettivamente spettante all’autotrasportatore, secondo le modalità di seguito indicate:
  • per ciascun veicolo di massa
    massima complessiva compresa
    tra 7,5 e 11,5
    tonnellate, il credito d'imposta è pari al
    35% dell'importo pagato a titolo di tassa automobilistica per il 2008;
  • per ciascun veicolo di
    massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, il credito d'imposta è pari al
    70% dell'importo pagato a titolo di tassa automobilistica per l'anno 2008.
Per poter beneficiare del credito d'imposta non è prevista alcuna comunicazione specifica né preventiva. Esso dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione (anno 2008) e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali è stato utilizzato. Il credito si utilizza in
compensazione tramite modello F24 e, a tale fine, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad istituire lo specifico
codice tributo 6809.
Il bonus fiscale così determinato potrà essere usato per compensare le imposte e le tasse dovute dalle imprese già a partire dai versamenti periodici in scadenza il prossimo 16 novembre 2008. Si suggerisce, a chi dovesse pagare la tassa automobilistica a fine ottobre di effettuare il pagamento, per poi recuperare il bonus a novembre. Si ricorda infine che
l’agevolazione è commisurata alla sola tassa automobilistica e non
anche all’indennizzo per usura strade, versato per mezzi d’opera e veicoli eccezionali.

DATA DI PUBBLICAZIONE

14.10.2008

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