Tutela dell’ambiente: modifiche al T.U.L.P.

Si informa che l'art. 8 della Legge Provinciale 3 aprile 2009, n. 4, entrata in vigore il giorno 8 aprile 2009, ha apportato alcune modifiche al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. In particolare, in riferimento alle emissioni in atmosfera si evidenziano le seguenti novità. Obbligo di denucia degli impianti termici – art.6 comma 3 TULP L’esclusione dall’obbligo di denuncia per impianti termici, stufe singole e caminetti è stato elevato a potenzialità fino a 0,035 MW, allineandolo così a quanto previsto dalla norma nazionale. Autorizzazione nuovi impianti industriali – art.8 bis comma 2 Non è più necessario trasmettere copia della domanda di autorizzazione al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, mentre permane l’obbligo di presentarla al sindaco del comune territorialmente competente Autorizzazione nuovi impianti industriali – art.8 bis comma 5 Fermo restando l'obbligo di trasmissione dell'esito degli autonomi controlli di avviamento dell'impianto e gli obblighi stabiliti dalla normativa relativa alle emissioni di C.O.V., non è più richiesta la trasmissione dell'esito degli autonomi controlli periodici. Tali referti analitici dovranno essere conservati per un periodo di dieci anni presso lo stabilimento. In ogni caso rimane l'obbligo della comunicazione preventiva della data di esecuzione di tali autonomi controlli periodici all'A.P.P.A. ed al comune territorialmente competente.Tale disciplina trova applicazione anche con riguardo ai controlli prescritti dalle autorizzazioni già rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore di quest'articolo; si prescinde conseguentemente dall'obbligo di trasmissione previsto nelle autorizzazioni medesime.

DATA DI PUBBLICAZIONE

10.05.2009

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