Una Tantum del mese di aprile 2012

C.C.N.L. OREFICERIA – AZIENDE ARTIGIANE – Una Tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data del 16 giugno 2011, ovvero alla data del rinnovo del C.C.N.L., compete un importo forfettario una tantum nella misura di € 247, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'una tantum viene erogata in 2 rate:
  • € 124 con la retribuzione del mese di settembre 2011;
  • € 123 con la retribuzione di aprile 2012.
Agli apprendisti in forza al 16 giugno 2011 gli importi di cui sopra vengono corrisposti, con le medesime decorrenze, nella misura del 70%. Gli importi dell'una tantum – esclusi dalla base di calcolo del tfr e comprensivi dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, sia legali che contrattuali – sono ridotti proporzionalmente nei casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. Eventuali importi già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali – che cessano di essere corrisposti con la retribuzione del mese di luglio 2011 – devono essere detratti dall'una tantum stessa, fino a concorrenza.
C.C.N.L. ODONTOTECNICA – AZIENDE ARTIGIANE – Una Tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data del 16 giugno 2011, data di rinnovo del C.C.N.L., compete un importo forfettario una tantum nella misura di € 247, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'una tantum viene erogata in 2 rate:
  • € 124 con la retribuzione del mese di settembre 2011;
  • € 123 con la retribuzione di aprile 2012.
Agli apprendisti in forza al 16 giugno 2011 gli importi di cui sopra vengono corrisposti, con le medesime decorrenze, nella misura del 70%. Gli importi dell'una tantum – esclusi dalla base di calcolo del tfr e comprensivi dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, sia legali che contrattuali – sono ridotti proporzionalmente nei casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. Eventuali importi già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali – che cessano di essere corrisposti con la retribuzione del mese di luglio 2011 – devono essere detratti dall'una tantum stessa, fino a concorrenza.

DATA DI PUBBLICAZIONE

22.04.2012

CONDIVIDI LA NOTIZIA