Validità comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro
-
alle comunicazioni previste dall’art. 9, comma 1, lett. d, Legge n. 223/91 e dall’art. 3, del D.M. n. 142/93, riguardanti l’inizio della rioccupazione durante la fruizione dell’indennità di mobilità, compresa quella in deroga, nei 24 mesi successivi alla corresponsione anticipata della mobilità e dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia. -
alle comunicazioni obbligatorie effettuate dal datore di lavoro in caso di rioccupazione con un rapporto di lavoro subordinato, che sono sufficienti a determinare la sospensione dell’indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI (art. 2, commi 15 e 23 L. n. 92/2012).
-
le categorie del pubblico impiego per le quali il rapporto di lavoro non ha natura contrattuale ma è regolato dalla legge; -
tutti i rapporti di lavoro autonomo la cui attività non sia resa in forma coordinata e continuativa; -
i rapporti di lavoro instaurati con datori di lavoro esteri sul territorio di Paesi stranieri.