Validità comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro

Per effetto dell’intervento di una norma interpretativa, le comunicazioni preventive del datore di lavoro sono valide anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione posti a carico del lavoratore dall’art. 8, comma 5, Legge n. 160/88, per le integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e in deroga, e questa interpretazione è applicabile anche:
  • alle comunicazioni previste dall’art. 9, comma 1, lett. d, Legge n. 223/91 e dall’art. 3, del D.M. n. 142/93, riguardanti l’inizio della rioccupazione durante la fruizione dell’indennità di mobilità, compresa quella in deroga, nei 24 mesi successivi alla corresponsione anticipata della mobilità e dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia.
  • alle comunicazioni obbligatorie effettuate dal datore di lavoro in caso di rioccupazione con un rapporto di lavoro subordinato, che sono sufficienti a determinare la sospensione dell’indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI (art. 2, commi 15 e 23 L. n. 92/2012).
Al contrario, nel momento in cui vi è ripresa del lavoro con un rapporto di collaborazione in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, si dispone, a pena di decadenza, l’obbligo del lavoratore di informare l’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che si prevede di trarre dall’attività medesima. La circolare chiarisce che devono ritenersi esclusi dall’obbligo della comunicazione preventiva obbligatoria a carico del datore di lavoro:
  • le categorie del pubblico impiego per le quali il rapporto di lavoro non ha natura contrattuale ma è regolato dalla legge;
  • tutti i rapporti di lavoro autonomo la cui attività non sia resa in forma coordinata e continuativa;
  • i rapporti di lavoro instaurati con datori di lavoro esteri sul territorio di Paesi stranieri.
Pertanto, in questi casi, qualora il lavoratore, si sia rioccupato senza ottemperare ai doveri di comunicazione previsti dall’art. 8, comma 5, Legge n. 160/88 e dall’art. 9, comma 1, lett. d, Legge n. 223/91 e dell’ art. 2, comma 40 lettera b) Legge n. 92/12 e dall’art 3, del D.M. n. 142/93, dovrà essere irrogata la prevista sanzione della decadenza o della richiesta degli interessi.

DATA DI PUBBLICAZIONE

11.05.2014

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