CCNL Autotrasporto Merci, Logistica e Spedizione Firmato il Rinnovo 2024-2027

Lo scorso 6 dicembre Confartigianato Trasporti ha firmato l’accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro logistica, trasporto merci e spedizione di data 18 maggio 2021 e scaduto il 31 marzo 2024.

Dopo nove mesi di negoziati e quattro giorni di trattative ininterrotte, tutte le organizzazioni datoriali e sindacali hanno raggiunto un’intesa che offre risposte concrete alle esigenze di lavoratori e imprese del settore che proroga l’efficacia del contratto che decorre quindi dal 1° aprile 2024 e dura fino al 31 dicembre 2027.

A seguito dell’intesa i sindacati hanno revocato lo sciopero precedentemente proclamato per le giornate del 9 e 10 dicembre.

Si riportano, di seguito, le principali novità:

 

Parte economica

L’ICE cesserà di essere corrisposta con le paghe di gennaio 2025.

A seguito del rinnovo tale elemento economico transitorio – ICE – non sarà più corrisposto e decorreranno, invece i nuovi aumenti retributivi che porteranno, per il personale viaggiante inquadrato al livello B3, un incremento economico a regime pari a 260€ di cui:
– 140 euro sul tabellare
– 120 euro a titolo di EPA

L’EPA, Elemento Economico d’Area, è una nuova voce retributiva, introdotta dal 1°gennaio 2025, che ha efficacia su tutti gli istituti contrattuali e di legge, con importi diversificati in base ai vari livelli di inquadramento.

Con particolare riferimento al personale conducente di mezzi con massa al di sopra di 3,5 tonnellate l’EPA a regime è pari a:
150 euro per il livello C3
120 euro per il livello B3
– 100 euro per il livello A3

Di seguito gli incrementi dell’EPA sul livello di riferimento B3:
da gennaio 2025: 40€
– da gennaio 2027: 40€
– da giugno 2027: 40€
per un totale di 120€

e della retribuzione tabellare, sempre sul livello di riferimento B3:
da gennaio 2025: 90€
– da gennaio 2026: 40€
– da giugno 2027: 10€
per un totale di 140€

Si precisa che sia gli aumenti retributivi sul tabellare che l’EPA sono assorbibili in presenza di specifici accordi individuali in merito.

Dal 1° gennaio 2025 vengono adeguati gli importi delle indennità di trasferta con un incremento di 2€, fermo restando l’attuale ripartizione delle fasce orarie relative al tempo trascorso nel territorio extraurbano.

 

Sezione artigiana

Con il rinnovo viene confermata la c.d. “Sezione Artigiana” del CCNL, all’interno della quale oltre alle già note specificità, è stata inserita un’ulteriore previsione in materia di contratto di lavoro part-time che consente alle sole imprese artigiane ed alle imprese aderenti a Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI, di assumere un lavoratore a 14 ore settimanali, in deroga alla disciplina generale di cui all’art. 56 che fissa a 20 ore la durata minima settimanale.

Per il contratto a tempo determinato è stata regolata la disciplina del recesso prima della scadenza del termine. In caso di recesso non sorretto da giusta causa il lavoratore con contratto di lavoro a termine dovrà rispettare un preavviso di 20 giorni di calendario, 6 giorni per il personale non viaggiante, in assenza dei quali il lavoratore potrà trattenere il corrispondente importo della retribuzione per i giorni di mancato preavviso. Sono fatti salvi diversi accordi individuali.

 

Sfera di applicazione

Viene ampliato il campo di applicazione del CCNL alle seguenti attività: imprese di corrieri espressi, imprese la cui attività di trasporto è soggetta all’autorizzazione postale generale, aziende di trasloco, aziende svolgenti attività di consegna e montaggio arredi e delle altre attività di logistica al di fuori della filiera del trasporto e della movimentazione merci.

 

Regime di discontinuità

Per le imprese artigiane e/o associate alle associazioni datoriali dell’artigianato, l’attuazione del regime di discontinuità degli autisti di cui all’art. 11 bis viene confermato secondo l’impostazione attuale che prevede la verifica con le organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, con le modalità previste nell’art. 3 della Sezione Artigiana.
La validità della verifica circa la discontinuità è confermata in 4 anni.

 

Ampliamento periodo di preavviso

Viene allungato il periodo di preavviso degli autisti C3-B3-A3 a 20 giorni.

 

Lavoro agile e diritto alla disconnessione

Vengono normati il lavoro agile ed il diritto alla disconnessione. Per quest’ultimo viene sancito il diritto alla disconnessione del personale durante le pause e i giorni di assenza, ad eccezione del personale viaggiante “per le comunicazioni necessarie al regolare svolgimento dell’attività lavorativa del conducente e per garantire la sicurezza del conducente stesso, del veicolo, della merce e/o del patrimonio aziendale”.

 

 

Hai bisogno di informazioni?

Per aziende con servizio paghe in Associazione Artigiani:

Per aziende associate, ma senza il servizio paghe, è disponibile l’Area Politica del lavoro e Contrattazione:

 

DATA DI PUBBLICAZIONE

11.12.2024

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