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25.11.2014

Somministrazione irregolare, distacco illecito e «lavoro nero» – Chiarimenti

Con l’interpello di data 7 novembre 2014, n. 27, il Ministero del lavoro risponde ad un quesito avanzato dalla Confimi Impresa in merito alla corretta interpretazione degli artt. 27, comma 2, e 30, comma 4-bis, D.Lgs. n. 276/2003, concernenti le ipotesi di somministrazione irregolare e di distacco illecito. In dette ipotesi, precisa il Ministero, non si applica la maxi sanzione per lavoro nero né il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e neppure le sanzioni legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro; ciò, in quanto esiste una «tracciabilità» dell’esistenza dei rapporti di lavoro che fa comunque ritenere tali comportamenti meno lesivi rispetto a chi ricorre al lavoro nero tout court. L’istante, infatti, ha chiesto di chiarire se nelle ipotesi di somministrazione irregolare e di distacco illecito si possa riscontrare anche la fattispecie del «lavoro nero» per l’applicazione della maxisanzione di cui alla L. n. 183/2010, nonché per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/ 2008. Preliminarmente, il Ministero ricorda che l’art. 18, comma 5-bis del D.Lgs. n. 276/2003 dispone che, nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all’art. 29, comma 1 e di distacco privo dei requisiti di cui all’art. 30, comma 1, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell’ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Inoltre, ai sensi dell’art. 21, comma 4, D.Lgs. n. 276/2003, se manca la forma scritta il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore, mentre, in caso di distacco illecito, ai sensi del citato art. 30, comma 4-bis, il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale ex art. 414, cod. proc. civ., notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In base a quanto esposto, quindi, la circostanza che il lavoratore sia considerato dipendente dell’effettivo utilizzatore della prestazione non è sempre «automatica», potendo dipendere dalla iniziativa del primo di ricorrere al giudice. Ciò, in particolare, avviene nei casi di somministrazione irregolare - ossia quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 20 e 21, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) - ovvero, come già chiarito, quando il distacco sia «illecito», quindi avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 30 del decreto in parola che introduce i noti requisiti dell’interesse e della temporaneità del distacco. Ferme restando le specifiche misure sanzionatorie di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, spiega il Ministero, l’effettivo utilizzatore potrebbe essere considerato a tutti gli effetti il datore di lavoro del personale utilizzato in forza di una somministrazione irregolare o di un distacco illecito con la conseguenza, in entrambi i casi, che tutti gli atti compiuti dal somministratore - distaccante per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione. In questi casi, di conseguenza, è da ritenersi esclusa «in radice» la possibilità di applicare le sanzioni per lavoro «nero» e le altre sanzioni amministrative legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro. Al di là delle ipotesi descritte si ritengono comunque inapplicabili dette sanzioni anche nelle ipotesi in cui il contratto di somministrazione sia nullo per assenza di forma scritta e nelle ipotesi in cui il distacco sia illecito e ad esso non segua l’iniziativa giudiziale del lavoratore, trattandosi, in entrambi i casi, di fattispecie autonome del tutto distinte e peculiari, in quanto presuppongono che l’utilizzazione dei lavoratori sia avvenuta in forza di un accordo tra somministrante/distaccante e utilizzatore. Tale elemento determina una peculiarità della fattispecie a cui corrisponde una specifica disciplina sanzionatoria essendo il bene giuridico tutelato diverso da quello presieduto dalle sanzioni per lavoro «nero » o da quelle legate all’assenza di adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro. In tali ipotesi, peraltro, esiste una «tracciabilità» dell’esistenza del rapporto di lavoro ed anche dei relativi adempimenti retributivi e contributivi che, pur facendo capo ad un datore di lavoro che non è l’effettivo utilizzatore delle prestazioni, fa comunque ritenere tali comportamenti meno lesivi rispetto a chi ricorre al lavoro «nero» tout court. Con l’ulteriore conseguenza, conclude il Ministero, della impossibilità di applicare sia le sanzioni per somministrazione e distacco illecito, sia quelle per lavoro «nero» o legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro o del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. ____________________ Riferimenti per la notizia: Read more