Somministrazione a tempo determinato: cosa rischia il datore di lavoro dopo il 30 giugno 2025

Dal 30 giugno 2025 il regime transitorio che permetteva di superare il limite di 24 mesi per i contratti di somministrazione a tempo determinato, nel caso di lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione, cessa di esistere.

Questo significa che, a partire dal 1° luglio 2025, non sarà più possibile superare i 24 mesi di durata massima per la somministrazione a termine, anche se il lavoratore è stato assunto a tempo indeterminato dall’agenzia.

In pratica, se un’agenzia di somministrazione ha assunto un lavoratore con contratto a tempo indeterminato e lo ha inviato presso un’azienda utilizzatrice con un contratto a tempo determinato, il rapporto di lavoro a tempo determinato non potrà superare i 24 mesi. 

Questa modifica normativa, introdotta dal Collegato Lavoro, ha lo scopo di uniformare la disciplina della somministrazione a termine a quella dei contratti di lavoro a tempo determinato, eliminando la deroga che permetteva una durata superiore.

Ai fini della verifica del superamento del limite complessivo dei 24 mesi, soppressa la norma che prevedeva la possibilità di non computare, nella durata massima dei contratti a tempo determinato, i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia per il Lavoro e poi somministrati a termine, per i nuovi rapporti, la regola è chiara: gli invii a termine di lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie, effettuati a partire dal 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore della L. n. 203/2024), rientrano nel computo dei 24 mesi. Al contrario, i periodi di missione precedenti al 12 gennaio 2025 non vengono considerati nel computo del limite massimo.

Per i contratti stipulati tra agenzia e utilizzatore a decorrere dal 12 gennaio 2025, il computo dei 24 mesi deve considerare tutti i periodi di missione a tempo determinato intercorsi tra le parti successivamente a tale data, in conformità all’art. 19, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015.

Le missioni già avviate alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, derivanti da contratti stipulati prima del 12 gennaio 2025, come chiarito dal Ministero, potranno proseguire fino alla loro naturale scadenza, e comunque non oltre il 30 giugno 2025, senza che l’utilizzatore incorra nella sanzione della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Il principale rischio per i datori di lavoro utilizzatori che non prestano attenzione alla data del 12 gennaio 2025, infatti, è la costituzione automatica di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Considerato che le missioni in corso possono proseguire fino al 30 giugno 2025 senza sanzioni, i datori di lavoro utilizzatori devono:

– verificare tutti i contratti di somministrazione attivi al 12 gennaio 2025 ed i relativi periodi di missione distinguendo tra contratti stipulati prima e dopo il 12 gennaio 2025;

– procedere al calcolo accurato dei 24 mesi: per i contratti stipulati dopo il 12 gennaio 2025 è necessario computare tutti i periodi di missione a termine; per i contratti precedenti al 12 gennaio 2025 includere solo i periodi successivi a tale data.

 

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DATA DI PUBBLICAZIONE

23.06.2025

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