Canone Rai Speciale: richiesta assurda!

NOVITA': NON E’ DOVUTO IL CANONE SPECIALE RAI PER APPARECCHI RADIO/TV POSTI SU VEICOLI E PER RIVENDITORI E RIPARATORI TV Rispondendo a precisi interrogativi della nostra Associazione, la RAI conferma che il canone speciale RAI non è dovuto per:
  1. Apparecchi radio/Tv montati su veicoli in quanto, scrive la RAI, “la detenzione di apparecchi radiofonici su veicoli non comporta il pagamento del canone speciale essendo un tributo quando era in essere la tassa sull’autoradio, di competenza dell’ACI. Qualora invece gli apparecchi fossero detenuti in autorimesse, aree sosta/attesa dei mezzi è dovuto il canone speciale sia per detenzione di apparecchi radiofonici e sia per quelli atti alla ricezione delle trasmissioni televisive."
  2. Rivenditori e riparatori TV.
Scongiurato quindi il rischio di un’ulteriore appesantimento di un onere a carico delle imprese già di per sè assurdo e per il quale Confartigianato sta conducendo la sua battaglia sui tavoli del governo nazionale.
QUANDO PAGARE E QUANDO NON PAGARE
Si ribadisce il chiarimento del Ministero dello Sviluppo Economico del 2012 (in allegato), fortemente sollecitato da Confartigianato: chi NON DETIENE apparecchi atti o adattabili – quindi muniti di sintonizzatore – alla ricezione delle trasmissioni televisive, NON E’ TENUTO a pagare il Canone speciale. Questa nuova campagna di richieste pone l’accento anche sugli “impianti di videosorveglianza”: anche in questo caso il Canone speciale è dovuto solo se questi impianti incorporano apparecchiature idonee a ricevere il segnale televisivo. Nel caso in cui l’impresa non sia in possesso di alcuno degli apparecchi che comportano il pagamento del Canone speciale, consigliamo di rispondere alla RAI, tramite raccomandata A/R o via Pec (cp22.sat@postacertificata.rai.it – dp.1Torino@pce.agenziaentrate.it) utilizzando il facsimile in allegato, in cui si dichiara che, in base alla normativa vigente, non si è soggetti al pagamento del Canone speciale e, pertanto, non si tenuti al pagamento della somma richiesta. Di seguito la tabella esemplificativa delle tipologie di apparecchi compresi nella norma:

APPARECCHI ATTI ALLA RICEZIONE – Ricevitori TV fissi – Ricevitori TV portatili – Ricevitori TV per mezzi mobili – Ricevitori radio fissi – Ricevitori radio portatili – Ricevitori radio per mezzi mobili – Terminale d’utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radiotv (es. cellulare DVB-H) – Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radiotv (es. lettore mp3 con radio FM integrata)
APPARECCHI ADATTABILI ALLA RICEZIONE – Videoregistratore dotato di sintonizzatore TV – Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radiotv – Scheda per computer dotata di sintonizzatore radiotv – Decoder per la TV digitale terrestre – Ricevitore radiotv satellitare – Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radiotv, senza trasduttori (es. Media Center dotato di sintonizzatore radiotv)
APPARECCHI NON ATTI NÉ ADATTABILI ALLA RICEZIONE – PC senza sintonizzatore TV – Monitor per computer – Casse acustiche – Videocitofoni

DATA DI PUBBLICAZIONE

17.07.2014

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