Si tratta, in sostanza, di un apparecchio spray, che distribuisce sostanze coloranti o prodotti autoabbronzanti.Per favorirne l’acquisto, il venditore – oltre a proporre un contratto di finanziamento tramite società terze la cui convenienza è spesso tutta da valutare – assicura che simili apparecchi sono tranquillamente utilizzabili anche dagli acconciatori (e quindi al di fuori del ristretto campo dell’estetica), esibendo oltretutto certificazioni e dichiarazioni ufficiali, a conforto di quanto asserito.In proposito, riteniamo opportuno ricordare che la nuova legge che disciplina l’attività di acconciatore (Legge n.174/2005) definisce in modo preciso e inequivoco l’ambito di attività dell’acconciatura, limitandolo ai soli " trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli" (e della barba); in aggiunta a questi trattamenti, " le imprese di acconciatura … possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico".Di contro, la legge n.1/1990, che disciplina l’attività di estetista, definisce invece quest’ultima come l’attività comprensiva di “ tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano" al fine di "mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico", e svolta con l’utilizzazione di "apparecchi elettromeccanici per uso estetico".Dalla semplice lettura del testo normativo, quindi, e al di là di ogni dubbio legato ad interpretazioni “estensive” dello stesso, riteniamo dunque che apparecchi come quelli proposti non possano essere utilizzati nell’ambito della professione di acconciatore.Invitiamo pertanto le imprese associate a contattare gli uffici dell’Associazione per gli eventuali chiarimenti.