Cabotaggio stradale in Austria

Il provvedimento introduce l’obbligo di avere a bordo del veicolo
un foglio di registrazione dei viaggi da tenersi unitamente alla licenza comunitaria, il quale deve essere compilato per ogni singolo viaggio all'interno dell’Austria.
Il foglio di registrazione dei viaggi nelle copie necessarie, va richiesto due settimane prima dell'esecuzione dei trasporti di cabotaggio, al
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, Stubenring 1, A-1010 Wien, indicando gli estremi dell’impresa di trasporto, il numero di licenza comunitaria, la data di inizio attività di cabotaggio ed il numero delle copie che servono, ed assolvendo al pagamento dei diritti indicati nel documento del Ministero dei trasporti austriaco, tramite bonifico bancario. Tale documento viene rilasciato all’azienda ed ha una
validità di 60 giorni di calendario per ogni anno, a partire dalla data indicata; entro i 60 giorni di validità del documento è possibile effettuare trasporti di cabotaggio per un massimo di 30 giorni, dopodichè l'impresa non potrà più fare viaggi di cabotaggio in Austria per la restante parte dell’anno, a meno che non abbia completamente utilizzato i 30 giorni disponibili; in questo caso potrà ottenere nuovi fogli di registrazione, dietro restituzione del foglio di registrazione precedentemente ottenuto; nel caso invece in cui l’impresa non abbia effettuato entro i 60 gg nemmeno un trasporto di cabotaggio, non potrà più ottenerne ulteriori.
Sul foglio di registrazione vanno indicati la targa dell’automezzo, la data di inizio del viaggio di cabotaggio ed il luogo di carico, la data termine del viaggio di cabotaggio ed il luogo di scarico, la data di uscita dell’autocarro dall’Austria.

DATA DI PUBBLICAZIONE

19.08.2007

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