DPCM 23 marzo 2012 – detassazione anno 2012

Con il Decreto sopra citato vengono fissati i requisiti reddituali ed in particolare:
  • l’imponibile assoggettabile a detassazione per l’anno 2012 non potrà essere superiore a 2.500 euro;
  • il reddito da lavoro dipendente relativo all’anno 2011 dovrà essere al massimo pari a 30.000 euro.
Si ricorda che già la Legge di stabilità per l’anno 2012, all’articolo 22, comma 6, aveva previsto anche per l’anno 2012:
  • l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sulle somme premiali (nonché riconducibili a stessa natura);
  • corrisposte per incremento della produttività, efficienza organizzativa o per valutazione ritenuta positiva dall’azienda;
  • ma solo se previsto da contrattazione collettiva di secondo livello.
La stessa legge demandava, però, ad un decreto di successiva emanazione l’individuazione dei requisiti reddituali sia in relazione all’imponibile assoggettabile sia in riferimento al reddito da lavoro dipendente relativo all’anno 2011. Il DPCM 23 marzo 2012 fissa, quindi, i requisiti sopra menzionati e concretizza la possibilità di applicazione del beneficio fiscale citato. L’articolo 1 del DPCM prevede quanto segue: “Per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto

legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione entro il limite di importo complessivo di 2.500 euro lordi,
con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2011, a 30.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2011 all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto

legge n. 93 del 27 maggio 2008”.
In sostanza per l’anno 2012 l’imposta sostitutiva del 10% sarà applicabile:
  • ai soli lavoratori dipendenti del settore privato;
  • che abbiano avuto un reddito da lavoro dipendente (comprensivo di eventuali somme detassate) per l’anno 2011 non superiore a 30.000 euro;
  • per un importo massimo agevolabile pari a 2.500 euro al netto dei contributi.
Si ritiene comunque necessaria la presenza di contrattazione collettiva di secondo livello per l’applicazione dell’imposta sostitutiva nell’anno 2012. Quindi, siccome la Legge di Stabilità, per l’anno 2012, ha previsto l’applicazione della detassazione per tutto il corrente periodo d’imposta, il DPCM attuativo fa valere i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio
e fino al 31 dicembre 2012 solo nel caso in cui vi sia la presenza dell’accordo collettivo di secondo livello.

DATA DI PUBBLICAZIONE

03.06.2012

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