Comunicazioni obbligatorie: aggiornamento dei moduli

Il Ministero del Lavoro, con Decreto Direttoriale n. 195 del 2 agosto 2012, ha aggiornato i moduli della comunicazioni obbligatorie rese dai datori di lavoro in caso di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre con il medesimo provvedimento è stata adottata la nuova versione del documento “Modelli e Regole – Gennaio 2013”, di cui si riportano di seguito le principali novità: Unificato Lav:
  • Comunicazione di assunzione di due o più ODT: In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato (ODT) da parte del medesimo datore di lavoro l’obbligo di comunicazione dell’assunzione, da effettuarsi il giorno antecedente all’instaurazione del rapporto, è assolto mediante un’unica comunicazione.
La nuova versione precisa che nel sistema delle CO tale disposizione si traduce nella possibilità di inserire una molteplicità di lavoratori compilando i campi del rapporto di lavoro una sola volta. A) Quadro datore di lavoro:
  1. “Soggiornante in Italia”: In questo nuovo campo viene chiesto di indicare se il legale rappresentante, qualora sia cittadino extracomunitario, soggiorna regolarmente in Italia oppure no. Il soggiorno in Italia va indicato quando il cittadino extracomunitario soggiorna per periodi superiori a 3 mesi. Il medesimo campo è stato inserito anche nel quadro Datore Agenzia di Somministrazione del modulo Unificato Somm e nel quadro Datore di lavoro nel modulo Unificato Vardatori.
  2. “Questura rilascio titolo di soggiorno”: Viene specificato che tale campo non va compilato nel caso in cui il titolo di soggiorno sia “altro provvedimento”
    (oltre ai già previsti casi di “in attesa di permesso” o “in rinnovo”).
Tale specifica è stata inserita anche nell’analogo campo:
  • del Quadro Lavoratore,
  • del Quadro Datore Agenzia di Somministrazione del modulo Unificato Somm,
  • del Quadro Lavoratore del modulo Unificato Somm,
  • del Quadro Datore di Lavoro del modulo Unificato Vardatori.
B) Quadro inizio: 1) “Data fine periodo formativo”: Nel nuovo campo “Data fine periodo formativo” va indicata, in caso di apprendistato, la data in cui termina il periodo formativo. Il medesimo campo è stato inserito anche nel:
  • Quadro Rapporto Agenzia/Lavoratore del modulo Unificato Somm;
  • Quadro Elenco Lavoratori Interessati del modulo Unificato Vardatori.
Per i lavoratori stagionali assunti come apprendisti, la data di fine rapporto e la data di fine periodo formativo coincidono. 2) “Codice agevolazione”: Viene introdotta la possibilità di indicare più codici
in caso di agevolazioni multiple.
Tale possibilità è stata inserita anche nell’analogo campo:
  • del Quadro Proroga, del Quadro trasformazione e del Quadro Cessazione;
  • del Quadro Rapporto Ditta Utilizzatrice/Lavoratore (sezione Missione) del modulo Unificato Somm;
  • del Quadro Elenco Lavoratori Interessati del modulo Unificato Vardatori.
3) “Lavoratore in mobilità”: Nel nuovo campo “Lavoratore in mobilità” va indicato se il lavoratore è regolarmente iscritto
alla lista di mobilità.
4) “Lavoro stagionale”: Nuovo campo inserito per indicare se si tratta, appunto, di lavoro stagionale. 5) “CF soggetto promotore tirocinio”: In caso di tirocinio, nel nuovo campo “CF soggetto promotore tirocinio” va indicato il CF del soggetto promotore
del tirocinio.
I campi relativi a “Lavoratore in mobilità”, “Lavoro stagionale” e “CF soggetto promotore tirocinio” sono stati inseriti anche nel Quadro Proroga, nel Quadro Trasformazione e nel Quadro Cessazione, nonché nel Quadro Elenco Lavoratori Interessati del modulo Unificato Vardatori. Nel Quadro Rapporto Agenzia/Lavoratore del modulo Unificato Somm è stato inserito il solo il campo “Lavoratore in mobilità”. C) Quadro Trasformazione Questa sezione viene compilata nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro, di trasferimento del lavoratore, di distacco o comando del lavoratore. “Codice trasformazione”: Viene precisato che il codice “FF – Fine Periodo Formativo”
può essere utilizzato, in caso di apprendistato, solo nell’ipotesi di termine anticipato del periodo formativo.
D) Quadro Cessazione “Data fine periodo formativo”:
Nel nuovo campo “Data fine periodo formativo” va indicata, in caso di apprendistato,
la data di termine del periodo formativo
comunicata al momento dell’instaurazione
del rapporto di lavoro.
Per i lavoratori stagionali assunti come apprendisti, la data di fine rapporto e la data di fine periodo formativo coincidono.

DATA DI PUBBLICAZIONE

16.09.2012

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