Ingresso e soggiorno in Italia di cittadini di Paesi terzi per lavori altamente qualificati

In vigore dallo scorso 8 agosto il citato decreto legislativo introduce nel T.U. Immigrazione , D. Lgs. 286/1998 due nuovi articoli, di seguito riportati:
  1. Art. 27 quater –
    Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio
    della Carta blu Ue.
Elementi distintivi: Viene consentito l’ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale, per periodi superiori a 3 mesi, al di fuori delle quote, ossia dai limiti numerico stabiliti dai decreti flussi, ai lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendano svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica o giuridica. I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani, conformemente alla normativa vigente, ad eccezione dell’accesso al mercato del lavoro nei primi due anni, come previsto al comma 13. Requisiti previsti: Destinatari della procedura in oggetto sono i lavoratori stranieri “altamente qualificati”, ossia in possesso:
  1. di un titolo d’istruzione superiore rilasciato dall’Autorità competente del Paese in cui è stato conseguito, che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore post-secondaria di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore. Tale qualifica deve essere riconosciuta in Italia e rientrare nei livelli 1 e 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni.
  2. Per la verificare in tal senso si può consultare il sito: http://cp2011.istat.it. b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 limitatamente all’esercizio di professioni regolamentate.
La norma si applica:
  • agli stranieri residenti in uno Stato terzo;
  • agli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;
  • agli stranieri soggiornanti i altro Stato membro;
  • agli stranieri titolari della Carta blu rilasciata in un altro Stato membro.
La presentazione delle domande: A partire dalle ore 8.00 dell’8 agosto 2012 sarà possibile presentare le domande allo sportello unico per l’immigrazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente, avvalendosi di un sistema informatizzato appositamente predisposto e sostanzialmente analogo a quello utilizzato per le altre procedure di competenza degli sportelli unici. La domanda, oltre a quanto previsto dall’art. 22, I comma, del D.Lgs. 286/1998 (richiesta nominativa, documenti circa la sistemazione alloggiativa, proposta di contratto di soggiorno, impegno a comunicare variazioni) indica, a pena di rigetto:
  1. la proposta di contratto di lavoro o l’offerta di lavoro vincolante della durata di almeno un anno;
  2. il titolo di istruzione e relativa qualifica professionale superiore, posseduti dallo straniero;
  3. l’importo della retribuzione del lavoratore, che non può essere inferiore al triplo del livello minimo previsto, su base annua, per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. L’importo, per l’anno in corso, è pari a 24.789 euro.
Si ricorda che 8.263 euro è il livello minimo previsto dall’art. 8, c.16, terzo periodo, della L. 537 del 1993 e successive modificazioni per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per i disoccupati e i loro familiari. Le condizioni, il campo di applicazione della norma e la relativa procedura di richiesta e rilascio del nulla osta al lavoro, regolata dal citato art. 27 quater, è oggetto della
Circolare esplicativa del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2012.
Secondo quanto previsto dal comma 11 dell’art. 27-quater, al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento di attività lavorative è rilasciata, a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro e della comunicazione d’instaurazione del rapporto di lavoro, una
nuova tipologia di permesso di soggiorno, recante la dicitura
“Carta blu UE”, con durata biennale nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro, più tre mesi, negli altri casi.
La seconda norma introdotta dal Decreto Legislativo n. 108/2012 ad integrazione del Testo Unico Immigrazione, e cioè l’
art. 9-ter d.lgs. 286/1998, disciplina lo status di soggiornante di lungo periodo per i titolari di Carta blu UE, coordinandolo con le norme in tema di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

DATA DI PUBBLICAZIONE

26.09.2012

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