Attenzione a farsi tentare dall’usura

Più precisamente tali giudici applicano in modo corretto il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza 350/2013. In sostanza: i due tassi di interesse corrispettivo e moratorio non vanno sommati ai fini della verifica di superamento; occorre fare calcoli separato per il periodo fisiologico e per il periodo patologico in cui fossero stati applicati interessi di mora; la soglia per gli interessi di mora va elevata di 2,1 punti percentuali. Ancor più in un recente giudizio un'impresa che sosteneva ragioni infondate, tipiche delle vertenze seriali, non solo ha dovuto pagare le spese processuali della banca ma è anche stata condannata a pagare 5 volte tanto per lite temeraria. Non escludiamo che in alcuni casi possano esserci interessi usurari tuttavia prima di intraprendere azioni legali meglio verificare attentamente le proprie ragioni. Immagine da Il Sole 24 Ore

DATA DI PUBBLICAZIONE

02.06.2015

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