Accisa per taxisti ed autonoleggiatori

l’azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, viene concessa, mediante credito d’imposta, ai seguenti soggetti:
  1. titolari di licenza comunale per l’esercizio del servizio di taxi;
  2. soggetti che esercitano, previa autorizzazione comunale, il servizio di noleggio con conducente nei comuni in cui non è istituito il servizio di taxi, purché autorizzati allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi;
  3. soggetti autorizzati alla conduzione di autovetture immatricolate per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, utilizzate anche per l’esercizio del servizio di taxi nei comuni di minori dimensioni.
Non esistono problemi in merito alla
spettanza dell’agevolazione ai soggetti individuati ai
punti 1. e 2.
Per quanto attiene ai soggetti di cui al
punto 3., la legge quadro per il trasporto pubblico di persone (Legge 15 gennaio 1992 n. 21) prevede, all’articolo 14, che i
Comuni di minori dimensioni, nell’ambito dei quali è consentito che le autovetture immatricolate per l’esercizio di servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per il servizio di taxi,
vengano determinati per ogni provincia dalla Camera di Commercio, previo parere del competente Ufficio della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell’intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno.
La
Camera di Commercio di Trento, sentita al riguardo, afferma che per la nostra provincia
non sono stati individuati i comuni di minori dimensioni nei quali il noleggiatore da rimessa possa utilizzare l’autovettura per il servizio di taxi.
Ne consegue che il beneficio della riduzione dell’accisa in oggetto non compete di fatto ai soggetti indicati al punto 3..

DATA DI PUBBLICAZIONE

27.02.2007

CONDIVIDI LA NOTIZIA