Ammortizzatori sociali con causale “COVID-19”

Ultimo aggiornamento: 18 giugno 2020

Destinatari della Misura: Datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per COVID-19

Beneficiari della Misura: Lavoratori subordinati in forza fino al 25.03.2020

È prevista una durata massima dei trattamenti di integrazione salariale e assegno ordinario fino a 18 settimane, di cui:

– n. 14 settimane fruibili nel periodo ricompreso tra il 23.02.2020 e il 31.08.2020

– n. 4 settimane fruibili nel periodo ricompreso tra il 1.09.2020 ed il 31.10.2020

Ferma restando la durata massima di 18 settimane, i datori di lavoro che hanno già interamente fruito delle 14 settimane possono fruire subito delle ulteriori 4 settimane , anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020

 

Le 18 settimane sono fruibili entro il 31.10.2020

Per accedere allo strumento viene reintrodotto l’obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto

aziende associate che hanno il servizio paghe con l’Associazione:
Franca Devigili 
 0461803710   –  f.devigili@artigiani.tn.it
Marika Salati      0461 803804 –  m.salati@artigiani.tn.it
Mattia Claus       0461 803923  –   m.claus@artigiani.tn.it

aziende associate che NON hanno il servizio paghe con l’Associazione, contattare i propri consulenti del lavoro oppure area politica del lavoro e contrattazione (Deborah Battisti, 0461 803729, email d.battisti@artigiani.tn.it).

SCHEDA APPROFONDIMENTO: AMMORTIZZATORI SOCIALI CAUSALE COVID

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio) artt. 68, 69 e 70

Legge n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto Cura Italia);

Inps: Circolare 47 del 28 marzo 2020; Circolare 1287 del 20 marzo 2020

DECRETO-LEGGE 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia), art. 90 consultabile a QUESTO LINK

 

DATA DI PUBBLICAZIONE

18.06.2020

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