APPALTI: no alle responsabilità da ritardo in caso di sospensione

Il decreto legge cura Italia ha introdotto una specifica ipotesi (art.91 DL n.18 del 17 marzo 2020) per escludere la responsabilità dell’impresa appaltatrice che in questo periodo, non essendo nella condizione di proseguire la propria attività, effettua ritardi nella realizzazione dei lavori o nella consegna delle opere oppure, più  in generale, non adempie correttamente ai propri obblighi contrattuali.

 

Potrebbero infatti accadere diverse situazioni che impediscono all’impresa appaltatrice di eseguire correttamente la propria prestazione.

A titolo di esempio, si pensi ai casi in cui si renda necessario sospendere le lavorazioni perché

Le attività dell’impresa sono obbligatoriamente sospese per effetto di decreti nazionali che ne ordinano la sospensione;

– Si registri in azienda il caso di un lavoratore affetto da COVID-19, che imponga la conseguente quarantena obbligatoria per tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato;

– Non è  possibile garantire la distanza interpersonale tra lavoratori di minimo 1 metro e non sono possibili altre soluzioni organizzative di cantiere;

– Non sono più disponibili i necessari dispositivi di protezione individuale (DPI quali mascherine, guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc);

– Non è possibile assicurare il servizio di mensa nė servizi di pasto caldo alternativi, né la loro consumazione puo essere effettuata mantenendo le specifiche distanze di sicurezza,

– È  divenuto impossibile l’approvvigionamento di materiali necessari, oppure sono indisponibili mezzi ed attrezzature funzionali alle attività da eseguire

 

Tali evenienze devono essere prontamente comunicate al Committente, alla Direzione lavori ed anche al Responsabile della sicurezza , ai quali va spiegata la motivazione della sospensione o il rallentamento dei lavori, evidenziando la necessita di riorganizzare il cantiere, con approvazione di un nuovo cronoprogramma delle lavorazioni.

 

Questi aggiornamenti devono essere attestati dal coordinatore per la sicurezza che ha l’onere di integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento, con indicazione dei nuovi rischi, oltre alla stima dei costi anche in riferimento ai nuovi D.P.I. ritenuti necessari a seguito dell’ emergenza.

 

 

Ricordiamo che come prescritto dall’ordinanza provinciale d.d. 12 marzo, per gli appalti pubblici provinciali in corso è stata prevista una proroga dei termini contrattuali di 14 giorni (dalla data di pubblicazione dell’ordinanza fino al 25 marzo), senza che ciò comporti l’applicazione di penali da ritardo e/o ritardi nel pagamento delle prestazioni già effettuate.

DATA DI PUBBLICAZIONE

25.03.2020

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