APPALTI PUBBLICI: approvata la delibera che consente i pagamenti

La giunta provinciale ha finalmente deliberato le regole per consentire il pagamento agli appaltatori delle opere già realizzate, anche in deroga alla normativa vigente ed alle clausole contrattuali che prevedono termini di pagamento diversi o liquidazioni solo a fine lavori.

La recente legge provinciale (art.7 comma 6 della L.P. 23 marzo 2020, n. 2) – in accoglimento di una richiesta avanzata dalla nostra Associazione – aveva stabilito il principio per il quale la Provincia e gli altri Enti Locali (i comuni, le comunità e le loro forme associative o collaborative) sono autorizzati a liquidare agli aggiudicatari di contratti di lavori o di fornitura di beni e servizi, le prestazioni rese alla data di richiesta di pagamento. Con la nuova delibera della Giunta provinciale (allegata) è individuata la disciplina.

In particolare, per quanto di interesse per le nostre imprese, la norma si applica sia ai contratti pubblici di lavori, sia di servizi sia forniture, anche già stipulati alla data di entrata in vigore della nuova legge.

I pagamenti sono disposti su richiesta dell’aggiudicatario, corredata di tutta la documentazione necessaria alla liquidazione.

La delibera precisa che l’amministrazione può disporre il pagamento relativamente alle prestazioni rese fino alla data di richiesta di pagamento, anche effettuate in anni precedenti, nel limite degli impegni di spesa già assunti a bilancio.

I pagamenti in acconto effettuati sono liquidabili nel limite massimo del 90% dell’importo di contratto.

L’entità dei lavori o della prestazione liquidabili deve essere certa.

In particolare:

  • deve risultare dai documenti contabili, previsti dal relativo contratto;
  • se il contratto non prevede documenti contabili per la rilevazione dell’avanzamento dei lavori o della prestazione, l’importo da liquidare è definito sulla base della prestazione effettivamente resa e acquisita dall’amministrazione, in proporzione al prezzo contrattuale;
  • se non risulta possibile redigere un atto contabile, durante il periodo di limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, il responsabile del procedimento chiede al direttore lavori o al direttore dell’esecuzione una dichiarazione circa l’entità dei lavori o della prestazione liquidabili, anche sulla base di una registrazione effettuata in partita provvisoria sui libretti delle misure o su analogo documento contabile, per i servizi e le forniture, delle quantità dedotte da misurazioni sommarie. Le misurazioni provvisorie saranno poi oggetto di rettifica o conferma nella contabilità definitiva.

 

La disposizione normativa ha efficacia per il solo anno 2020; quindi le liquidazioni devono essere effettuate entro il 31 dicembre 2020.

 

L’ufficio appalti (appalti@artigiani.tn.it) rimane a disposizione per eventuali approfondimenti necessari.

 

 

DELIBERA 486 DEL 17.04.2020

DATA DI PUBBLICAZIONE

21.04.2020

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