APPALTI PUBBLICI PROVINCIALI: NUOVI CRITERI DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI

Regolamento che prevedeva l’istituzione di un elenco telematico di imprese per la selezione delle imprese da invitare alle procedure negoziate (senza previa pubblicazione di un bando di gara) ed i relativi criteri di selezione.

Come si legge nella determinazione adottata della giunta provinciale con l’approvazione del nuovo regolamento “La finalità della modifica è fornire criteri chiari e trasparenti di selezione degli operatori economici, mediante l’utilizzo di strumenti informatici, finalizzati ad arginare la discrezionalità delle amministrazioni aggiudicatrici”. Le modifiche introdotte mirano in particolare a dettare nuove regole per la selezione dei concorrenti, soprattutto alla luce della nuova disciplina del principio di rotazione deliberata dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) nelle sue Linee Guida.

E’ bene precisare che ora gli elenchi telematici diventano obbligatori sia nelle procedure ristrette e negoziate senza bando (per appalti compresi tra i 500mila euro e 2milioni), sia per i cottimi (appalti fino a 500mila euro). Pertanto, tutte le imprese interessate agli appalti di lavori pubblici devono essere iscritte a tali elenchi, anche per importi ridotti.

Ricordiamo che l’iscrizione a tali elenchi è consentita sia ad imprese in possesso di attestazione SOA, sia ad imprese che non la possiedono, mediante la dichiarazione di iscrizione al settore di attività della C.C.I.A.A..

Fino all’adozione del nuovo elenco telematico, continua a rimanere in vigore il vigente elenco telematico, che appare già suddiviso in categorie di lavorazioni, corrispondenti alle attestazioni SOA.

Oltre alle categorie di attestazione, diventano ora rilevanti le fasce di importo dell’appalto, individuate come segue:

a) lavori di importo inferiore o pari a 50.000 euro;

b) lavori di importo superiore a 50.000 euro e inferiore o pari a 150.000 euro;

c) lavori di importo superiore a 150.000 euro e inferiore o pari a 500.000 euro;

d) lavori di importo superiore a 500.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

e) lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e inferiore o pari a 2 milioni di euro.

Al fine di garantire un’effettiva rotazione delle imprese partecipanti alle gare di appalto, sono previsti una serie di indicazioni per l’amministrazione, che valgono in riferimento all’affidamento (gara di appalto) immediatamente precedente, riferito alla medesima categoria di opere (attestazione SOA) e per la medesima fascia di importo, come sopra identificata.

In particolare, è previsto il divieto per l’amministrazione di invitare:

  • l’impresa aggiudicataria dell’affidamento immediatamente precedente per la medesima categoria di opere e per la medesima fascia di importo;
  • una percentuale pari al 30% degli operatori economici invitati (ma non affidatari) all’affidamento immediatamente precedente per la medesima categoria di opere e per la medesima fascia di importo.
  • Anche per quanto riguarda gli affidamenti diretti, esiste un divieto di invito nei confronti dell’aggiudicatario dell’affidamento immediatamente precedente per la medesima categoria di opere sia nel caso in cui l’affidamento immediatamente precedente rientri nella medesima fascia di importo (50.000 euro) sia nel caso in cui il precedentemente affidamento sia un appalto di importo superiore a 1 milione di euro.

E’ consentito all’amministrazione derogare ai divieti sopra proposti, con specifica ed adeguata motivazione, in considerazione delle condizioni del mercato, qualora presenti un numero ridotto di potenziali concorrenti, o del livello di qualità (particolarmente elevato) del precedente rapporto contrattuale.

Le modifiche introdotte valgono sin da subito, per le procedure di appalto i cui bandi o inviti sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore del regolamento – ossia a decorrere dal 12 ottobre 2018 – o, nel caso di affidamento diretto, agli affidamenti i cui inviti sono inviati decorsi due mesi dall’entrata in vigore del nuovo regolamento ossia a decorrere dal 12 dicembre 2018

DPP 21.09.2018_13-88Leg 021018

DATA DI PUBBLICAZIONE

02.10.2018

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REFERENTE

Marzia Albasini
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