Apprendistato duale: tutte le informazioni

Quante volte abbiamo sentito parlare di apprendistato duale (o anche di sistema duale) senza però capire il reale significato di questo tipo di rapporto scuola-lavoro? E in quante occasioni ci è capitato di confonderlo con altri percorsi, come lo stage?

Nelle prossime righe spiegheremo quali sono gli elementi che contraddistinguono l’apprendistato duale, come funziona, come viene attivato e certe caratteristiche che lo differenziano da altri rapporti tra il mondo della scuola e quello del lavoro.

In particolare, risponderemo a queste domande:

 

 

Cos’è l’apprendistato duale e come si struttura?

L’apprendistato duale è un vero e proprio rapporto di lavoro tra un’impresa e uno studente di scuola superiore, regolato da un contratto di lavoro.

Lo studente quindi consegue un titolo di studio attraverso un percorso di formazione realizzato in due luoghi:

  • all’interno dell’istituto scolastico (formazione esterna);
  • presso l’azienda (dove sono previste ore di lavoro e ore di formazione interna).

 

Il contratto di apprendistato prevede un monte ore complessivo dato dalla somma delle ore di formazione complessiva (interna ed esterna) e da quelle di lavoro.

La durata della formazione esterna, svolta cioè a scuola, varia in base al titolo di studio da ottenere, alla durata annua prevista per il percorso formativo e all’anno che il giovane dovrà frequentare, con percentuali maggiori per il 1° e 2° anno. Generalmente si va da un massimo del 70% ad un minimo del 50% delle ore annue, che ammontano mediamente a mille.

 

La durata del contratto comprende:

  • ore di formazione a scuola;
  • ore di formazione in aziende;
  • ore di lavoro

e non può essere inferiore a sei mesi e non può superare la durata ordinamentale prevista dai percorsi di studio di riferimento.

Solitamente è sempre prevista una durata minima di 6 mesi, mentre la durata massima dipende dal titolo di studio da ottenere.

 

Per la formazione esterna (presso l’istituzione formativa) non è prevista retribuzione.
Per la formazione interna all’azienda è prevista una retribuzione pari al 10% della retribuzione prevista dal contratto di lavoro.

 

Inoltre, è importante sottolineare che lo studente potrà conseguire i seguenti titoli di studio:

  • una qualifica e/o un diploma professionale relativi ai percorsi di Istruzione e Formazione professionale (IeFP);
  • un diploma di Istruzione professionale, realizzato con la modalità duale il V anno (CAPESS) presso la scuola professionale;
  • un diploma di scuola superiore (istituti tecnici, licei);
  • un certificato di specializzazione nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione tecnica Superiore (ITS), (attualmente sta per partire l’iTS DOLZ, scopri di più nella nostra news).

 

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Quali sono gli obiettivi dell’apprendistato duale?

Quello del “sistema duale” è un modello importato dall’esperienza tedesca e diffuso anche in altri Paesi del nord Europa, che si pone sostanzialmente due obiettivi fondamentali:

Favorire l'apprendimento con un percorso integrato

L’obiettivo del sistema duale è quello di formare i giovani attraverso un percorso integrato di studio e lavoro, grazie alla partnership tra gli istituti scolastici e le imprese.
Grazie alla formazione scolastica, lo studente ha la possibilità di acquisire un titolo di studio e al tempo stesso sviluppa competenze professionali lavorando in azienda.

 

Fornire conoscenze per accedere al mercato del lavoro

Anticipare l’entrata nel mondo del lavoro mentre il giovane sta ancora seguendo un percorso scolastico. Ciò permette inoltre allo studente di acquisire competenze tecnico-professionali specialistiche che permettono, appunto, di accedere ad un’occupazione in modo più veloce non appena acquisito il titolo di studio.

 

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Soggetti coinvolti e requisiti dell’azienda ospitante

L’apprendistato duale per la qualifica e il diploma coinvolge tre soggetti:

  1. giovani tra i 15 ed i 25 anni non compiuti in possesso del titolo di studio, richiesto per l’attivazione dei diversi contratti di apprendistato;
  2. imprese di ogni settore produttivo in possesso dei seguenti requisiti stabiliti dalla Delibera n. 1398 del 19/08/2016;
  3. istituti di istruzione secondaria di secondo grado e Istituti di Formazione professionale.

 

Per quanto riguarda le aziende invece, è importante che queste ultime abbiano:

  • adeguate capacità strutturali, dunque disponibilità di spazi per lo svolgimento della formazione interna;
  • capacità tecniche, quindi strumenti per lo svolgimento della formazione di ragazze e ragazzi;
  • capacità formative e perciò dei tutor aziendali a cui affidare i compiti previsti dal piano formativo dell’apprendista.

 

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Come si attiva il sistema duale?

Per prima cosa, l’azienda definisce con l’istituto scolastico il piano formativo individuale dello studente in termini di ore e contenuti: questo piano sarà parte integrante del contratto di lavoro.

Successivamente, l’azienda firma con lo studente il contratto: da quel momento, lui/lei è un apprendista ed acquisisce il doppio status di studente-lavoratore dipendente.

Considerata questa “doppia posizione”, l’apprendista avrà l’obbligo di rispettare le regole sia dell’istituto scolastico che dell’impresa in cui lavorerà.

 

Infine, va sottolineato che l’apprendistato duale si distingue in:

  • apprendistato per la qualifica e il diploma, per giovani tra i 15 ed i 25 anni non compiuti;
  • apprendistato di alta formazione e ricerca, per giovani tra i 18 ed i 30 anni non compiuti

 

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Perchè l’apprendistato duale è diverso da quello professionalizzante?

L’apprendistato duale è diverso da quello professionalizzante, che riguarda giovani tra i 18 ed i 30 anni non compiuti o giovani dai 17 anni se in possesso di una qualifica professionale.

Quello professionalizzante, infatti, è un apprendistato che si svolge interamente presso l’azienda senza alcun legame con gli istituti scolastici, poiché non è finalizzato a far acquisire al giovane un titolo di studio.

Questo tipo di apprendistato ha come ente di riferimento l’Agenzia del Lavoro.

 

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Cosa succede a conclusione dell’apprendistato duale?

Al termine del periodo formativo, corrispondente all’ultimo giorno di esame o alla data dello scrutinio in caso di non ammissione all’esame, possono verificarsi due situazioni:

  • le parti recedono liberamente dal contratto con un periodo di preavviso, tenuto conto che la finalità principale di tale contratto è l’ottenimento di un titolo di studio;
  • se nessuna delle parti recede dal contratto, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

L’azienda è quindi libera di chiudere il contratto oppure assumere definitivamente il/la giovane.

In caso di assunzione, è necessario procedere con una comunicazione formale al lavoratore entro 5 giorni dalla conclusione del periodo formativo (esame o scrutini) e non è previsto un periodo di prova.

Nel caso di trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante e in caso di riassunzione dell’apprendista da parte dello stesso datore di lavoro entro un anno dalla conclusione del contratto di apprendistato duale, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante sarà decurtata del periodo già svolto in apprendistato duale.

 

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DATA DI PUBBLICAZIONE

27.10.2023

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