Autoriparazione: i quesiti sul Green Pass

In questa sezione, Confartigianato risponde ai quesiti inerenti il controllo del Green Pass per la categoria dell’Autoriparazione.

 

Le attività di autoriparazione (meccatronici, carrozzerie, gommisti, centri di revisione ecc.), a partire dal 1° febbraio, devono richiedere il green pass ai clienti?

 

In merito alla possibilità che – a partire dal 1° febbraio 2022 – sia necessario esibire il green pass per accedere alle attività di autoriparazione si precisa quanto segue.
Il decreto-legge istitutivo del green pass (DL n. 52/21), e i successivi decreti – che ne hanno via via esteso l’ambito di applicazione – non hanno inserito l’attività di autoriparazione tra le attività e i servizi per i quali è previsto l’obbligo di green pass.

Si consideri che lo stesso decreto-legge n. 52 stabilisce che le certificazioni verdi possono essere utilizzate esclusivamente ai fini indicati dalla legge e che “ogni diverso o nuovo utilizzo (…) è disposto esclusivamente con legge dello Stato”; pertanto non è possibile estenderne l’applicazione a casi non espressamente indicati dalla legge.
Si evidenzia, inoltre, che l’attività dell’autoriparatore, secondo la classificazione Ateco, non è un’attività commerciale – a cui il DL n. 1/22 ha esteso l’obbligo di green pass a partire dal prossimo 1° febbraio – bensì rientra in quella di “manutenzione e riparazione di autoveicoli” (con codice Ateco principale 45.20.10 “Riparazione meccaniche di autoveicoli”).
Per tali ragioni, si ritiene che i clienti possano accedere alle attività di autoriparazione senza green pass.

Occorre, infine, considerare il caso in cui un’impresa abbia un doppio codice Ateco: quello dell’autoriparazione e quello dell’autoricambi (codice Ateco 45.32.00). In questo caso si ritiene che, in via prudenziale, l’impresa debba verificare il green pass “base” ai clienti che intendono acquistare i prodotti non collegabili alla riparazione, mentre non dovrà farlo per coloro che accedono per la sola riparazione del veicolo.
Una diversa interpretazione, basata sul criterio dell’attività prevalente e volta ad escludere l’obbligo di green pass per le attività che svolgono solo in via secondaria un’attività commerciale, esporrebbe allo stato attuale le imprese al rischio di sanzioni.
Al fine di verificare la validità di tale auspicabile soluzione è stata rivolta una richiesta di chiarimento alle autorità competenti.
Tali considerazioni solo estendibili anche alle altre attività artigiane di servizi (quali ad esempio calzolai, fotografi, grafici). Anche con riferimento alle attività artigiane di produzione (quali quelle richiamate dal quesito del settore della meccanica e le sartorie) valgono le considerazioni sopra riportate per cui non si ritiene sussistente l’obbligo di green pass.

 

DATA DI PUBBLICAZIONE

03.02.2022

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REFERENTE

Andrea de Matthaeis
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