Autoriparazione: Installazione ed applicazione delle strutture amovibili portabagagli, portasci e porta biciclette gravanti sul gancio di traino

È stato pubblicato sulla G.U. del 21 gennaio 2025, il decreto del 19 dicembre 2024 del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, relativo alle Caratteristiche e modalità di applicazione delle strutture amovibili portabagagli, portasci e porta biciclette.

Il decreto, stabilisce le caratteristiche e le modalità di applicazione delle strutture amovibili portabagagli e portascì, installate, posteriormente a sbalzo e poggianti sul gancio di traino, sui veicoli a motore della categoria M 1 ed N 1.

Tali installazioni delle strutture amovibili non necessitano di intervento da parte di impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 122/1992, mentre l’installazione del gancio traino, indispensabile per tali strutture posteriori, necessariamente deve essere effettuata da autoriparatore.

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In sintesi con il nuovo decreto:

  • viene ammessa l’installazione delle strutture amovibili succitate, senza aggiornamento della carta di circolazione purché siano omologate in conformità al regolamento UNECE n. 26, che recano il relativo marchio di omologazione e che sono corredate da istruzioni di montaggio fornite dal costruttore, contenenti le informazioni sufficienti a permettere la corretta installazione della struttura amovibile con i relativi dispositivi supplementari da parte dell’utilizzatore in relazione alla tipologia di veicolo;
  • le strutture portabiciclette sono assimilate alle strutture portabagagli e portascì;
  • i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva delle strutture amovibili devono replicare i dispositivi posteriori del veicolo ad eccezione della luce di arresto;
  • sull’alloggiamento della targa di cui è dotata la struttura amovibile, è consentita l’applicazione della targa di immatricolazione del veicolo o, in alternativa, della targa ripetitrice gialla (esattamente quella utilizzata per i rimorchi e carrelli appendici).

 

Ricordiamo che il Regolamento n. 26 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE), reperibile sulla gazzetta ufficiale dell’UE numero L215/27 del 14/08/2010 tratta di Disposizioni uniformi concernenti l’approvazione di veicoli per quanto ne riguarda le sporgenze esterne.

Esempi di marchi di omologazione

Il marchio internazionale di omologazione, che deve essere indelebile e ben visibile, consistente in un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione, seguito dal numero regolamento di riferimento seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione a destra del cerchio:

È ipotizzabile che a seguito di tale decreto siano rilasciate circolari da parte del Ministero, qualora ci siano novità ne daremo tempestiva informazione.

DATA DI PUBBLICAZIONE

27.01.2025

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REFERENTE

Andrea de Matthaeis
Associazione Artigiani