Autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli: il decreto con le semplificazioni

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale lo scorso 14 febbraio, è ufficiale l’entrata in vigore del decreto che introduce semplificazioni nel procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.

Più nel dettaglio, il testo prevede che:

  • l’autorizzazione alla circolazione di prova sia rilasciata, per la circolazione su strada, sia per i veicoli non ancora immatricolati, sia per i veicoli già immatricolati, anche se privi di revisione in corso di validità;
  • il numero di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare sia contingentato in ragione del numero di addetti dei quali dispone, quindi una autorizzazione ogni cinque dipendenti e collaboratori. Se il numero di dipendenti e collaboratori è inferiore a cinque, è comunque rilasciata una sola autorizzazione;
  • l’autorizzazione abbia validità annuale e non sia rinnovabile decorsi sei mesi dalla sua scadenza;
  • non è consentita la circolazione su strada con autorizzazione alla circolazione di prova scaduta di validità;
  • quando la targa di prova è collocata su un veicolo già immatricolato, deve essere posizionata nella parte posteriore del mezzo in modo ben visibile e tale da non oscurare o rendere illeggibile la targa di immatricolazione o, quando previsto, la targa ripetitrice che, in ogni caso, durante la circolazione di prova non possono essere rimosse.

 

I procedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca dell’autorizzazione alla circolazione di prova sono gestiti esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi alle imprese in materia di trasporti e navigazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

DATA DI PUBBLICAZIONE

21.02.2024

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REFERENTE

Andrea de Matthaeis
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