Autotrasporto merci: disciplina dei tempi di attesa e di pagamento

E’ stato pubblicato il decreto-legge cosiddetto DL “Infrastrutture”, riguardante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo.
Evidenziamo, con soddisfazione, che il decreto-legge Infrastrutture contiene le norme attese dalla categoria dell’autotrasporto merci, sollecitate da Confartigianato Trasporti attualmente in discussione col Governo e condivise al Tavolo di confronto istituito al Ministero infrastrutture e trasporti sulle problematiche del settore.

 

Nello specifico, il Governo ha inserito nel decreto norme regolamentari e finanziarie che interessano da vicino le imprese di autotrasporto merci in conto terzi. Gli articoli 4 (Norme per garantire la continuità del servizio di autotrasporto) e 5 (Disposizioni urgenti in materia di motorizzazione civile e circolazione dei veicoli) contengono infatti importanti novità soprattutto sulle “regole”, con particolare riguardo alla modifica dell’attuale:

  • disciplina dei tempi di attesa al carico/scarico delle merci
  • disciplina dei tempi di pagamento delle fatture di trasporto.

 

 

Le nuove norme introdotte

– Art.4, comma 1 – Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico. Franchigia

Con questa modifica si riscrive l’art. 6 bis del d.lgs 286 del 21 novembre 2005, sostituendolo con il testo seguente:
“1. Il periodo di franchigia, connesso all’attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell’arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, è pari a novanta minuti per ciascuna operazione. Il committente, il destinatario della merce o altro soggetto della filiera del trasporto di cui all’articolo 2, è tenuto a fornire al vettore indicazioni circa il luogo e l’orario di svolgimento di tali operazioni, nonché le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico. In caso di mancato rispetto di tale onere, il vettore può dimostrare l’orario di arrivo nel luogo delle operazioni di carico o scarico mediante le risultanze del proprio sistema satellitare di geolocalizzazione del veicolo oppure con quelle del tachigrafo intelligente di seconda generazione.
2. Il committente e il caricatore sono tenuti in solido a corrispondere al vettore un indennizzo, per il superamento del periodo di franchigia di cui al comma 1, pari a 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo. È fatto salvo il diritto di rivalsa tra i coobbligati nei confronti dell’effettivo responsabile. L’indennizzo non è dovuto qualora il superamento del periodo di franchigia sia imputabile al vettore. L’importo dell’indennizzo di cui al presente comma è soggetto a rivalutazione automatica, con cadenza annuale, a decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo della variazione si utilizza l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi “(Indice FOI)”. La richiesta d’indennizzo può essere effettuata dal vettore al committente o al caricatore, nel termine di prescrizione previsto dall’articolo 2951 del codice civile, ferma restandola possibilità di proporre domanda di ingiunzione di pagamento ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 3 e 4, l’indennizzo di cui al comma 2 è dovuto anche qualora siano superati i tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico indicati nel contratto di trasporto e ciò risulti dalla documentazione di accompagnamento della merce o da ogni altro documento sottoscritto dal caricatore, dal committente o dal vettore.
4. Fermo restando che le operazioni di scarico possono essere svolte anche in assenza del conducente, è sempre assicurata al medesimo conducente la possibilità di essere presente e di visionare la regolarità delle operazioni di carico, con particolare riguardo alla sistemazione del medesimo sui veicoli, tenuto conto delle sanzioni di cui agli articoli 164 e 167 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»”.
Le novità rispetto all’attuale disciplina sono molteplici ed interessano i seguenti aspetti:
1. Il periodo di franchigia che, per ciascuna operazione, passa dalle 2 ore di oggi a 90 minuti.
2. Le indicazioni sul luogo e orario di svolgimento delle operazioni e modalità di accesso ai punti di carico e scarico che, oltre che dal committente, possono essere fornite anche dal destinatario o altro soggetto della filiera del trasporto indicato all’art. 2 del d.lgs 286/2005 (quindi, anche dal caricatore). In assenza di indicazioni, al vettore è consentito dimostrare l’orario di arrivo nel luogo delle operazioni tramite i sistemi di geolocalizzazione satellitare installati sul mezzo o mediante i dati del tachigrafo intelligente di seconda generazione.
3. Se il periodo di franchigia di 90 minuti è superato, al vettore spetta un indennizzo di 100 euro (rispetto ai 40 € di oggi) per ogni ora o frazione di ritardo.
Rispetto a questo indennizzo occorre evidenziare che:
– La richiesta di pagamento potrà essere avanzata al committente o al caricatore visto che, nella nuova formulazione della norma, sono considerati soggetti responsabili in solido, con diritto di rivalsa – per chi paga – nei confronti dell’effettivo responsabile. Detta richiesta andrà fatta nel rispetto del termine di prescrizione stabilito all’art. 2951 c.c. (un anno dalla riconsegna delle cose nel luogo di destinazione) e, in caso di mancato pagamento, viene fatta salva la facoltà di proporre la domanda di ingiunzione nei confronti dei suddetti co- obbligati ai sensi degli artt. 633 ss del codice di procedura civile. Esso viene rivalutato automaticamente ogni anno, avvalendosi dell’indice Istat dei prezzi al consumo (Indice FOI).
– Se nel contratto di trasporto sono stati specificati i tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico, l’indennizzo è dovuto anche in caso di superamento degli stessi e ciò risulti dalla documentazione di accompagnamento della merce o da ogni altro documento firmato dal caricatore, dal committente o dal vettore.
4. Infine, sull’argomento del carico, l’ultimo comma dell’art. 6 bis specifica ora che al conducente è sempre assicurata la possibilità di visionare la regolarità dell’operazione, con particolare riferimento alla sistemazione sul mezzo, tenuto conto anche delle sanzioni previste dal c.d.s per le irregolarità del carico accertate su strada (artt. 164 e 167). Viceversa, le operazioni di scarico possono svolgersi anche in assenza dell’autista.

– Art.4, comma 2 – Disciplina dei tempi di pagamento dei servizi di autotrasporto merce

Con tale modifica si interviene sull’art. 83 bis del decreto-legge 112/2008, commi dal 12 al 15 in cui è contenuta la normativa sui tempi di pagamento dei servizi di autotrasporto merci per conto di terzi. L’attuale disciplina viene ora integrata dal nuovo comma (15 bis) con cui si stabilisce che si applica anche all’autotrasporto l’istituto dell’abuso di dipendenza economica di cui all’art. 9 comma 3 della legge 18 giugno 1998, n. 192.
In virtù di questa disposizione si prevede che, in presenza di violazioni reiterate e diffuse della predetta normativa sui tempi di pagamento da parte di un committente, l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) potrà intervenire d’ufficio oppure su segnalazione del creditore (quindi il trasportatore) o del Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori istituito presso il MIT, adottando le diffide e applicando le sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10% del fatturato realizzato dall’impresa (non della singola fattura non pagata) come previsto dall’art. 15 della legge 10 ottobre 1990 n. 287.

– Art. 4, comma 3 – Recupero dei fondi per l’autotrasporto tagliati con l’ultima legge di bilancio

Con tale disposizione si recupera parzialmente il taglio di 12 milioni (sui 240 milioni strutturali per l’autotrasporto) previsto nell’ambito dei tagli lineari decisi dall’ultima legge di bilancio (legge 207 del 30 dicembre 2024), pari al 5% per i bilanci di tutti Ministeri. Ricordiamo che, a seguito dell’incontro al MIT dell’11 maggio scorso, per procedere con lo spacchettamento delle risorse per il triennio 2025-2027 e salvaguardare integralmente la dotazione delle risorse per le deduzioni forfettarie degli artigiani (70mln) e dei pedaggi autostradali (120mln) che sono fruibili in corso d’anno dalle imprese, si era proceduto a ridurre di 12 mln la dotazione destinata agli investimenti nel parco veicolare (25mln). La norma in esame provvede al ripristino di questi fondi, stabilendo che le risorse da dedicare al ricambio del parco veicolare siano incrementate di 6 mln € nel 2025 e 6 mln € nel 2026.

– Art.5, comma 2 – Disposizioni sullo svolgimento di operazioni in materia di motorizzazione

Vengono in larga parte modificate le disposizioni sui compensi da riconoscere al personale della motorizzazione civile per le operazioni svolte nei centri 870, sulle quali era già intervenuta la legge 177 del 25 novembre 2024 in sede di modifica del codice della strada.
In particolare, la norma interviene sull’art. 19 della legge 727/1978, confermando che al personale della motorizzazione incaricato dello svolgimento di queste operazioni, con funzione di titolare e responsabile dell’attività, spettino i seguenti compensi:
a) euro 350 lordi per ogni giornata completa di operazioni, comprensiva delle sedute antimeridiana e pomeridiana;
b) euro 175 lordi per ogni giornata di operazioni, svolta in singola seduta antimeridiana o pomeridiana;
Viene tuttavia eliminata la lettera c del comma 1, art. 19, e, al suo posto, si introduce una nuova disciplina dei rimborsi delle spese di trasferta affrontate dal personale incaricato di queste operazioni. In particolare, si stabilisce che a questi soggetti spetti:
a) in caso di distanza uguale o inferiore agli 80 chilometri dall’ordinaria sede di servizio, un importo pari ad euro 100 dovuto a titolo di rimborso forfetario per le spese di trasferta, comprensivo del rimborso delle spese per l’utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale sia autorizzato;
b) in caso di distanza superiore agli 80 chilometri dall’ordinaria sede di servizio, un importo dovuto a titolo di rimborso analitico delle spese sostenute per le trasferte nonché del rimborso delle spese per l’utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale sia autorizzato;
c) in caso di trasferte all’estero, gli importi di cui alla lettera b) oltre alle eventuali diarie di missione previste dalla normativa vigente.»;
Per il nuovo comma 1 bis, se le operazioni sono svolte anche con la partecipazione del personale del MIT con funzioni ausiliarie e di supporto al titolare dell’attività, gli importi di cui sopra sono maggiorati del 40%.
Secondo il nuovo comma 1ter, “Qualora le operazioni sono eseguite al di fuori dell’orario di servizio ordinario, al personale incaricato dell’attività, quale titolare, sono corrisposti, da parte dell’Amministrazione, gli importi di cui al comma 1.1 e gli importi di cui al comma 1, lettere a) o b), mentre al personale con funzione di supporto sono corrisposti, da parte dell’Amministrazione, gli importi di cui al comma 1.1 oltre al 40 per cento dell’importo riconosciuto al titolare dell’attività. Nel caso in cui le operazioni sono eseguite in orario pomeridiano con parziale impegno dell’orario di servizio, al personale incaricato dell’attività quale titolare sono corrisposti, da parte dell’Amministrazione, gli importi di cui al comma 1.1, oltre al 50 per cento dell’importo di cui al comma 1, lettera b) mentre al personale con funzione di supporto sono corrisposti, da parte dell’Amministrazione, gli importi di cui al comma 1.1 oltre al 40 per cento dell’importo riconosciuto al titolare dell’attività. Qualora le operazioni sono eseguite in orario di servizio antimeridiano, al personale incaricato dell’attività, quale titolare o con funzione di supporto, sono corrisposti, da parte dell’Amministrazione, i soli importi di cui al comma 1.1”.

– Art.5,  comma  3  – Disposizioni  in  materia  di  autorizzazioni  alla  circolazione  in  prova

Viene rivista la normativa sul rilascio delle targhe prova. In pratica, un nuovo decreto – da adottarsi entro 60 gg dalla data di entrata in vigore della disposizione – dovrà determinare il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione
di prova rilasciabili, tenuto conto del numero degli addetti del richiedente. Nel frattempo, la disposizione prevede che le autorizzazioni in esame vengano assegnate ai richiedenti in misura non superiore al numero dei dipendenti del titolare dell’autorizzazione e degli addetti che partecipano stabilmente all’attività di impresa. Inoltre, l’autorizzazione permette il trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero selezionato tra i dipendenti del titolare dell’autorizzazione o tra gli addetti titolari di rapporti di collaborazione funzionale con il medesimo.

 

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DATA DI PUBBLICAZIONE

26.05.2025

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REFERENTE

Andrea de Matthaeis
Associazione Artigiani