Aziende con dipendenti: conversione del D.L. n. 18/2020 – le novità in materia di lavoro

Si riportano, di seguito, le modifiche in materia di ammortizzatori sociali e lavoro apportate dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020, n. 110 S.O.) che ha convertito il D.L. Cura Italia (n. 18 del 17 marzo).

Art. 19

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale ed assegno ordinario

E’ stata soppressa la specifica previsione concernente l’obbligo del datore di lavoro di informazione, consultazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali.

 

Art. 19 bis

Norma di interpretazione autentica in materie di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine

L’articolo 19 bis, introdotto in sede di conversione in legge, in considerazione dell’emergenza epidemiologica e per la durata della stessa, dispone che i datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali previsti da D.L. n. 18/2020 (Cigo, Cigs, Cigd ed assegno ordinario) possono procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in corso, anche a scopo di somministrazione, in deroga agli articoli 20, co. 1, lett. c) e 32, co. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2015 (che vietano il ricorso ai contratti a termine, anche a scopo di somministrazione, presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione dal lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni).

La disposizione consente, inoltre, di derogare alla disciplina del c.d. stop and go (art. 21, co. 2, D.Lgs. n. 81/2015) in caso di rinnovo di un contratto a termine (intervallo temporale di 10 giorni per contratti di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi).

Restano, tuttavia, ferme le altre condizioni richieste dal D.Lgs. n. 81/2015 e, in particolare, l’indicazione della causale in occasione di ciascun rinnovo o nel caso di proroga di un contratto di durata complessiva superiore a 12 mesi.

 

Art. 22

Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga

Al comma 1, ai fini dell’accesso ai trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, è stata estesa l’esclusione dall’obbligo di accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, esclusione originariamente prevista per i soli datori di lavoro che occupino fino a 5 dipendenti, anche ai datori di lavoro che abbiano chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica.

 

 

Art. 46

Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto l’avvio delle procedure relative ai licenziamenti collettivi (apertura del procedimento per mobilità; scelta dei lavoratori) è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

La disposizione fa salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto.

In merito ai licenziamenti individuali resta confermato che, fino alla scadenza del suddetto termine di 60 giorni, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/1966.

 

 

Per informazioni:

 

DATA DI PUBBLICAZIONE

04.05.2020

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