Aziende con dipendenti: procedura e modalità di pagamento della Cassa integrazione guadagni ordinaria – CIGO – alla luce del Decreto Cura Italia

Le indicazioni riportate qui sotto si applicano alle seguenti aziende

  • aziende che versano ad Inps contributi dell’industria
  • imprese del settore edile e lapideo che possono presentare domanda di Cigo

 

Relativamente alle domande di cassa integrazione guadagni ordinaria (cigo), il Decreto “Cura Italia” prevede la possibilità di domandare la cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”.

La domanda può essere presentata per periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane;

Le aziende NON devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento, alla ripresa dell’attività lavorativa né alla sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Quindi l’azienda deve SOLO indicare nella domanda l’elenco dei lavoratori beneficiari;

NB: Per accedere all’ammortizzatore NON occorre che i lavoratori fruiscano prima di eventuali residui di ferie/permessi/rol. L’azienda può attivare immediatamente la Cigo senza verificare la situazione ferie/permessi e rol del proprio personale;

Le aziende possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale

 

Tra le novità dell’istruttoria si evidenziano le seguenti:
1. non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
2. i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste.
3. non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
4. il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa;

 

PROCEDURA

  • informazione, consultazione ed esame congiunto, svolti in via telematica, entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva alle oo.ss. (da inviare per pec)

 

  • Erogazione della prestazione

    ATTENZIONE: oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS (ANTICIPO a carico dell’azienda del trattamento di cigo ai lavoratori), sarà possibile richiedere il PAGAMENTO DIRETTO all’Inps, senza che il datore di lavoro debba dimostrare eventuali difficoltà finanziarie dell’impresa e senza quindi dover anticipare il trattamento ai propri dipendenti.

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede all’azienda di verificare ATTENTAMENTE quanto indicato nel verbale di consultazione sindacale in merito alla modalità di erogazione della prestazione PRIMA di sottoscriverlo.

Se nel verbale è presente la dicitura relativa all’anticipazione a carico azienda degli importi di CIGO:

    • l’azienda provvederà alla sottoscrizione dello stesso  SOLO SE è in grado di sostenere il costo della prestazione;
    • l’azienda NON dovrà firmare qualora non è in grado di sopportare tale costo.

Nel secondo caso il verbale dovrà essere modificato, PRIMA della firma dell’azienda, con l’indicazione del pagamento diretto dell’Inps a favore dei lavoratori.

 

Vi  invitiamo, inoltre, a comunicare all’area paghe dell’Associazione ovvero al vostro consulente paghe la modalità di pagamento della cigo alla luce di quanto sopra esposto.

 

Per qualsiasi dubbio e/o informazione Vi invitiamo a contattarci ai seguenti recapiti:

 

  • aziende associate che hanno il servizio paghe con l’Associazione contatta:
    il Referente paghe della tua sede territoriale 

 

  • aziende associate che NON hanno il servizio paghe con l’Associazione, contattare i propri consulenti del lavoro oppure:
    area politica del lavoro e contrattazione (Deborah Battisti, 0461803729, email d.battisti@artigiani.tn.it).

DATA DI PUBBLICAZIONE

30.03.2020

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