Bonus Renzi: procedure operative di compensazione
Prima della modifica
era previsto che, per il recupero del credito anticipato ai lavoratori, i sostituti d’imposta utilizzassero fino a capienza, l’ammontare complessivo delle
ritenute disponibile in ciascun
periodo di paga e, solo per la eventuale differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.
L’attuale formulazione
da un lato prevede che le somme erogate ai lavoratori “sono recuperate dal sostituto d’imposta mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”, dall’altro ha soppresso sia il riferimento alla “capienza” dell’ammontare complessivo delle ritenute disponibili, sia il riferimento al “periodo di paga” per l’individuazione delle ritenute disponibili e dei contributi dovuti, utilizzabili per il recupero.
i contribuenti ad essere tenuti ad informare il datore di lavoro qualora non possiedano o perdano i requisiti soggettivi richiesti per la maturazione del beneficio. In qualunque momento il sostituto d’imposta potrà recuperare il credito erogato in eccesso trattenendolo dagli emolumenti successivi o direttamente in sede di conguaglio fiscale di fine anno. Il credito indebitamente goduto dal contribuente e non restituito in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi sarà oggetto di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate con conseguente recupero ed applicazione di interessi e sanzioni.
credito netto residuo.
debito netto residuo.