CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato

L'accordo decorre dal 1° gennaio 2016 e scadrà il 31 dicembre 2018. Salvo diverse decorrenze, le modifiche introdotte dall'accordo decorrono dalla sua sottoscrizione. UNA TANTUM Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo 23 febbraio 2017, spetta un importo forfetario una tantum pari ad € 150 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, così erogato: – € 75 con la retribuzione di maggio 2017; – € 75 con la retribuzione di maggio 2018. Agli apprendisti l'una tantum compete, con le medesime decorrenze, nella misura del 70%. L'importo dell'una tantum – ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate ed escluso dalla base di calcolo del tfr – è comprensivo dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, legali o contrattuali. Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi una tantum previsti dall'accordo. Tali importi, pertanto – che non devono essere più corrisposti con la retribuzione di marzo 2017 – devono essere detratti dall'una tantum stessa fino a concorrenza. MINIMI TABELLARI L'accordo stabilisce i seguenti aumenti della retribuzione tabellare: Alimentari

Livelli Importi mensili
Dal 1.3.2017 Dal 1.1.2018 Dal 1.12.2018
1S 2.088,76 2.112,26 2.137,07
1 1.875,38 1.896,48 1.918,75
2 1.716,82 1.736,14 1.756,53
3A 1.599,85 1.617,85 1.636,85
3 1.513,23 1.530,26 1.548,23
4 1.451,51 1.467,84 1.485,08
5 1.384,49 1.400,07 1.416,51
6 1.295,33 1.309,90 1.325,28
Panificazione

Livelli Importi mensili
Dal 1.3.2017 Dal 1.1.2018 Dal 1.12.2018
A1S 1.764,77 1.785,44 1.804,97
A1 1.640,64 1.659,86 1.678,01
A2 1.536,54 1.554,54 1.571,54
A3 1.406,98 1.423,46 1.439,03
A4 1.333,03 1.348,65 1.363,40
B1 1.727,82 1.748,06 1.767,18
B2 1.419,48 1.436,11 1.451,81
B3S 1.381,48 1.397,66 1.412,94
B3 1.336,40 1.352,06 1.366,85
B4 1.267,43 1.282,28 1.296,30
Alimentari non artigiani fino a 15 dipendenti

Livello Importi mensili
Dal 1.3.2017 Dal 1.1.2018 Dal 1.6.2018 Dal 1.12.2018
1Q 2.193,33 2.226,90 2.260,48 2.294,06
1 2.193,33 2.226,90 2.260,48 2.294,06
2 1.907,23 1.936,42 1.965,62 1.994,82
3 1.573,49 1.597,58 1.621,66 1.645,75
4 1.382,76 1.403,93 1.425,09 1.446,26
5 1.239,73 1.258,71 1.277,68 1.296,66
6 1.144,35 1.161,87 1.179,38 1.196,90
7 1.049,00 1.065,06 1.081,12 1.097,17
8 953,65 968,25 982,85 997,44
BILATERALITÀ Al vigente sistema della bilateralità vengono introdotte le seguenti modifiche. Dal 1° gennaio 2016 le imprese artigiane che rientrano nel campo di applicazione dalle cig che applicano i cc.cc.nn.l. dell'artigianato, devono versare il contributo annuo di € 125,00 per lavoratore (di cui € 2,00 per EBNA e funzionamento FSBA ed € 60,50 per prestazioni e funzionamento EE.BB.RR.). Dalla stessa data, le imprese che non rientrano nel campo di applicazione suddetto, devono versare i seguenti contributi annui: – € 12,50 per rappresentanza sindacale di bacino; – € 18,75 per rappresentante territoriale sicurezza e formazione sicurezza; – € 2,00 per EBNA e funzionamento FSBA; – € 31,25 per rappresentanza imprese contrattazione collettiva; – € 27,25 per prestazioni e funzionamento EE.BB.RR.; – 0,45% a carico impresa e, dal 1° luglio 2016, 0,15% a carico lavoratore della retribuzione imponibile previdenziale (comprensiva della quota già raccolta per FSBA). Dal 1° gennaio 2016, per le imprese per le quali non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I del D. Lgs. n. 148/2015, i versamenti di cui sopra saranno composti dalla somma di € 7,65 mensili per 12 mensilità destinata ad EBNA e di una percentuale destinata a FSBA calcolata sul contributo dello 0,45% di cui sopra. Dal 1° luglio 2016 (o comunque dall'effettiva operatività del FSBA), la percentuale sarà incrementata dello 0,15% (trattenuto sulla busta paga del lavoratore). FINANZIAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI Entro il 31 gennaio 2018 i datori di lavoro verseranno la quota una tantum pari a € 10 (€ 5 a carico dei lavoratori ed € 5 a carico azienda) attribuita alle rappresentanze sindacali per il finanziamento del sistema di relazioni sindacali e per i rinnovi contrattuali. Qualora non versata, la quota dovrà essere corrisposta ai lavoratori in occasione dell'erogazione della prima rata di una tantum. LAVORO STRAORDINARIO Il limite individuale al lavoro straordinario è fissato in 280 ore annue. LAVORO A TERMINE Sono apportate le seguenti modifiche alla disciplina vigente. In conseguenza del mutato contesto legislativo, vengono meno le causali contrattuali di apposizione del termine. Affiancamento: Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento fino a 90 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore sostituito. Ai fini di quanto previsto dal periodo che precede, il periodo di affiancamento del lavoratore assente per malattia è consentito per le malattie di lunga durata, intendendosi per tali quelle superiori a 2 mesi (in precedenza i mesi erano 3). Limiti percentuali: Salvo il caso di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'assunzione a termine è consentita entro i seguenti limiti: – 3 lavoratori a termine, nelle imprese fino a 5 dipendenti, compresi sia i lavoratori a tempo indeterminato che gli apprendisti; – 1 lavoratore a termine ogni 2 dipendenti in forza, nelle imprese con più di 5 dipendenti (come sopra calcolati). Per "fase di avvio di nuove attività", durante la quale è possibile stipulare contratti a termine senza limitazioni quantitative, si intende un periodo fino a 18 mesi (elevabile in sede di contrattazione regionale) per l'avvio di una nuova attività d'impresa, nuovo reparto, nuovo appalto o nuova linea di produzione ovvero per quelle aree geografiche o esigenze individuate dalla contrattazione regionale. Durata: Il contratto a termine tra gli stessi soggetti e per mansioni equivalenti non può superare i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro. Non sussiste obbligo di rispettare intervalli temporali né in caso di successione di contratti né in caso di assunzioni a termine per sostituzione di lavoratore con diritto alla conservazione del posto. Contratto a termine per il reinserimento al lavoro: È previsto un particolare contratto a termine, destinato a · soggetti con più di 40 anni d'età, · lavoratori sospesi o disoccupati, intendendosi per tali quelli cha hanno perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo e sono alla ricerca di nuova occupazione, · lavoratori di cui al D.M. 20 marzo 2013 (svantaggiati), che non abbiano già avuto un rapporto di lavoro subordinato con la stessa azienda nei 12 mesi precedenti. La durata massima è di 24 mesi, comprese proroghe e rinnovi e la prova è quella del livello di inquadramento attribuito. Non sussiste obbligo di rispettare intervalli temporali in caso di successione di contratti. L'inquadramento e il trattamento economico sono i seguenti: · 2 livelli inferiori rispetto a quello spettante per le mansioni per cui è stipulato il contratto, per la prima metà del periodo; · 1 livello inferiore rispetto a quello spettante per le mansioni per cui è stipulato il contratto, per la seconda metà del periodo. Per ciascuna azienda i limiti di assunzione con tale contratto a termine sono pari a · 2 contratti nelle aziende che occupano fino a 5 dipendenti, · 3 contratti nelle aziende che occupano oltre 5 dipendenti. La conservazione del posto in caso di malattia è di 70 giorni (anche per sommatoria) con trattamento economico uguale a quello spettante alla generalità dei lavoratori. Il periodo di reinserimento è computato nell'anzianità di servizio. Per tutto quanto non previsto si applica la disciplina del contratto a termine. TRASFERTA La disciplina contrattuale vigente è estesa al settore della panificazione. CONGEDI PARENTALI È ammessa la fruizione oraria dei congedi parentali, in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero, con un minimo di 4 ore giornaliere. FORMAZIONE CONTINUA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Il monte ore per la formazione continua viene elevato a 32 ore annue. IMPRESE ALIMENTARI NON ARTIGIANE FINO A 15 DIPENDENTI – NORME DI SETTORE Le seguenti norme sono esclusive per le imprese alimentari non artigiane fino a 15 dipendenti.
Mansioni
In caso di svolgimento temporaneo di mansioni di livello superiore non determinato da sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'attribuzione della relativa qualifica avviene dopo un periodo continuativo di 3 mesi ovvero, in caso di periodi frazionati, quando la loro somma sia superiore a 3 mesi nell'arco di 9 mesi.
Periodo di prova
Il periodo di prova è il seguente:

Livelli Giorni
Q 180
1 e 2 140
3, 4 e 5 120
6 50
7 40
8 30

Bilateralità
Valgono le stesse modifiche stabilite per i settori alimentari e panificazione.
Orario di lavoro
La durata media dell'orario di lavoro non può superare le 48 ore per ogni periodo di 7 giorni (compreso lo straordinario) e deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi.
Flessibilità
Nella flessibilità collettiva l'orario settimanale contrattuale può essere realizzato come media in un arco temporale annuo fino ad un massimo di 95 ore per anno solare o per esercizio. Per le ore effettivamente prestate oltre l'orario contrattuale, vengono corrisposte le seguenti maggiorazioni della retribuzione normale mensile di fatto: – 20% per le prime 85 ore; – 25% per le ore successive.
Apprendistato
Alla disciplina vigente vengono apportate le seguenti modifiche, che decorrono dalla validità dell'accordo 23 febbraio 2017. La durata massima dell'apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi è così fissata:

Livello Mesi
Periodo complessivo Primo periodo Secondo periodo Terzo periodo
2 36 10 10 16
3 e 4 36 15 15 6
5 36 10 12 14
6 36 6 14 16
7 24 6 18
Una riduzione del periodo di apprendistato di 6 mesi è riconosciuta ai lavoratori che, nei 12 mesi precedenti l'assunzione, abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio nelle stesse mansioni. In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata continuativa pari o superiore a 10 giorni e (complessivamente o per sommatoria) di durata pari o superiore a 30 giorni, sarà prolungato per un periodo pari a quello degli eventi complessivamente considerati. I periodi di servizio prestato in apprendistato presso aziende diverse si cumulano ai fini della durata massima dell'apprendistato purchè di durata non inferiore a 3 mesi consecutivi, si riferiscano alle stesse mansioni e non siano separati da interruzioni superiori ad 1 anno.
Lavoro a termine
Valgono le stesse modifiche stabilite per i settori alimentari e panificazione.
Lavoro a tempo parziale
Le prestazioni di lavoro supplementare sono ammesse: – fino al 75% dell'orario stabilito, compensate con la maggiorazione del 15% della retribuzione di fatto; – oltre detto limite e fino al raggiungimento del +80% dell'orario stabilito, compensate con la maggiorazione del 30% della retribuzione di fatto. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro deve tenere conto delle domande di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, motivate dalle necessità stabilite dal c.c.n.l., nel limite del 4% del personale in forza a tempo pieno.
Lavoro agile
Il lavoro agile è una prestazione di lavoro subordinato che si esegue all'esterno dell'azienda, con utilizzo di strumenti tecnologici e senza postazione fissa durante i periodi di lavoro. Il lavoro agile ha natura volontaria, la sussistenza delle condizioni per la concessione è rimessa all'azienda e può svolgersi sia a termine che a tempo parziale. Il trattamento economico e normativo non può essere inferiore a quello complessivamente applicato alla generalità dei lavoratori.

DATA DI PUBBLICAZIONE

09.03.2017

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