Chiarimenti split payment

Il metodo, che prevede che l’iva venga versata dal committente (o acquirente) pubblico non al fornitore ma all’Erario, si applica a tutte le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) effettuate nei confronti:
  • dello Stato e degli organi dello Stato dotati di personalità giuridica (tra cui le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica);
  • degli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Comunità isolane e Unione di Comuni);
  • delle Camere di Commercio e delle Unioni regionali delle Camere di Commercio;
  • degli istituti universitari e degli enti ospedalieri pubblici;
  • delle Aziende sanitarie locali;
  • degli enti di assistenza e beneficienza, incluse le IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) e le ASP (Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona);
  • degli enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).
Sono, al contrario, esclusi dal regime (a dire il vero con poca coerenza visto che sono anch’essi enti pubblici) gli Ordini professionali, gli Enti e gli istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Aziende speciali delle Camere di Commercio, le Autorità amministrative indipendenti, gli Automobile Club provinciali, l'INAIL, le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA). Per quanto concerne, invece, l'ambito oggettivo della disciplina, l'Agenzia chiarisce che essa riguarda le sole operazioni documentate mediante fattura e, dunque, non si applica alle operazioni certificate con scontrino (fiscale o non fiscale per i corrispettivi trasmessi telematicamente) e ricevuta fiscale, ovvero mediante altre modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi. Dal punto di vista sanzionatorio, l'Agenzia afferma che non saranno punite le violazioni per le operazioni in regime di "split payment" eventualmente commesse anteriormente al 9.2.2015.

DATA DI PUBBLICAZIONE

12.02.2015

CONDIVIDI LA NOTIZIA