La circolare si concentra sulle nuove ipotesi di reverse charge riferite ai servizi di pulizia; demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici.Con riferimento agli interventi su edifici uno degli aspetti più difficili nell’applicazione della norma è la distinzione tra fornitura con posa in opera (non soggetta a reverse charge) e prestazione di servizi (contratto di appalto, subappalto, d’opera per il quale si applica il reverse charge).Sebbene vi siano esempi chiari rimane una ampia zona grigia per la quale ulteriori chiarimenti sarebbero utili.E’ considerata fornitura con posa in opera la fornitura di portoncini o comunque infissi in quanto vi è una prevalenza del valore del bene sull’opera e il bene mantiene la sua individualità mentre è considerata prestazione di servizi la pavimentazione di un edificio in quanto è in genere prevalente l’opera sul bene (le piastrelle) che, tra l’altro, si incorpora nell’edificio.Nel mezzo vi sono una miriade di ipotesi che richiedono di essere approfondite per evitare di applicare l’iva in modo errato.I primi chiarimenti sull’argomento risalgono al 1976; tra le varie pronunce la risoluzione 10.08.2007, n. 220/E offre qualche criterio distintivo: “… si ritiene che, nelle ipotesi in cui siano poste in essere sia prestazioni di servizi che cessioni di beni, occorrerà far riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti per stabilire se sia prevalente l’obbligazione di dare o quella di fare. Si fa presente che in linea di principio la distinzione tra contratto di vendita e contratto di appalto dipende dalla causa contrattuale, rintracciabile dal complesso delle pattuizioni negoziali e dalla natura delle obbligazioni dedotte dalle parti. Quando il programma negoziale ha quale scopo principale la cessione di un bene e l’esecuzione dell’opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente, o a consentirne la fruizione, senza modificarne la natura, il contratto è senz’altro qualificabile quale cessione con posa in opera. Al contrario, se la volontà contrattuale è quella di addivenire a un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l’esecuzione dell’opera, allora la prestazione di servizi si deve considerare assorbente rispetto alla cessione del materiale impiegato” .