Collegato Lavoro 2024: tutte le novità operative dal 12 gennaio 2025
Risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata (art. 19)
La disposizione affronta la tematica delle c.d. dimissioni per fatti concludenti, prevedendo che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente che può verificarne la veridicità.
Ne consegue la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore, fattispecie alla quale non trova applicazione la disciplina vigente in materia di dimissioni telematiche.
Tale dimissione, tuttavia, non si applica se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza.
Per la piena operatività della disposizione sarà necessario attendere i chiarimenti dell’Ispettorato del Lavoro.
Durata del periodo di prova nel contratto a tempo determinato (art. 13)
Viene introdotto un criterio di calcolo univoco della durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato.
La norma prevede che, fatte salve le previsioni più favorevoli stabilite dalla contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato è fissata in un giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
Il periodo di prova, in ogni caso:
· non può essere inferiore a 2 né superiore a 15 giorni per i contratti con durata massima di 6 mesi
· non può essere inferiore a 2 e superiore a 30 giorni per quelli con una durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi.
La formulazione sopra esposta presenta alcuni profili sui quali si auspica un intervento del Ministero del Lavoro, in particolare in merito ai criteri per la determinazione del periodo di prova nei contratti di lavoro di durata superiore a 12 mesi nonché con riguardo alla portata normativa del rinvio alle “previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva”.
Interpretazione autentica in materie di attività stagionali (art. 11)
La disposizione fornisce un’interpretazione autentica ai fini dell’individuazione delle attività stagionali di cui all’art. 21, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015, per le quali è previsto un regime di esenzione rispetto ad alcuni profili della disciplina dei contratti a termine (durata massima, limiti quantitativi, rinnovi e proroghe, c.d. “stop and go”).
Rientrano nella definizione di attività stagionali non solo quelle previste dal D.P.R. n. 1525/1963 ma anche le attività individuate dai contratti collettivi, compresi quelli già vigenti alla data di entrata in vigore della legge, e riferibili a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché ad esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi.
Disposizioni in materia di apprendistato (artt. 15 e 18)
Il provvedimento interviene in materia di apprendistato con 2 distinte disposizioni, una relativa al finanziamento della formazione (art. 15) e l’altra riguardante la trasformazione dell’apprendistato di primo livello in apprendistato di terzo livello (art. 18)
L’art. 15 prevede che le risorse destinate esclusivamente al finanziamento della formazione di base e trasversale nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di apprendistato. La norma, quindi, conferisce, alle Regioni ed alle Province autonome, la facoltà di finanziare l’attività di formazione per tutte le tipologie di apprendistato.
L’art. 18 prevede la possibilità di trasformare l’apprendistato di 1°livello (per la qualifica ed il diploma professionale) non soli in apprendistato professionalizzante ma anche in apprendistato di 3° livello, ossia per l’alta formazione e ricerca, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale previo aggiornamento del piano formativo individuale e nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi dell’alta formazione.
Somministrazione di lavoro (art. 10)
Ai sensi del co. 2, dell’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2015 il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o con contratto di somministrazione a tempo determinato, salvo diversa previsione da parte della contrattazione collettiva, non può superare complessivamente il 30% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto.
L’art. 10 inserisce tra le ipotesi di esclusione dal suddetto limite legale:
· la somministrazione a tempo determinato di soggetti assunti dal somministratore con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato;
· i rapporti di somministrazione a termine stipulati:
– nella fase di avvio di nuove attività
– da imprese start-up
– per lo svolgimento delle attività stagionali
– per specifici spettacoli o specifici programmi radiofonici o televisivi o per produrre specifiche opere audiovisive
– per sostituzione di lavoratori assenti
– con lavoratori di età superiore a 50 anni.
Comunicazioni lavoro agile (art. 14)
L’art. 14 conferma l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare al Ministero del Lavoro, in via telematica, i nomi dei lavoratori e la data di inizio e fine delle prestazioni di lavoro svolte in tale modalità.
La comunicazione deve avvenire entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo.
Analogamente, l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in smart working deve essere comunicato entro i 5 giorni successivi alla data cui si verifica.
Sospensione cassa integrazione (art. 6)
Viene prevista la sospensione della prestazione di cassa integrazione per le giornate di lavoro subordinato o di lavoro autonomo svolte durante il periodo di integrazione salariale.
Il lavoratore decade, invece, dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’INPS dello svolgimento dell’attività lavorativa.
Le comunicazioni telematiche di assunzione a carico del datore di lavoro assolvono l’obbligo di comunicazione del lavoratore nei confronti dell’INPS.
Conciliazioni telematiche (art. 20)
È introdotta la possibilità di svolgere in modalità telematica e e mediante collegamenti audiovisivi i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro di cui agli art. 410, 411 e 412 ter c.p.c..
Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della norma saranno stabilite le regole tecniche per l’adozione delle tecnologie di informazione e comunicazione.
Dilazione del pagamento dei debiti contributivi (art. 23)
È prevista la possibilità, dal 1° gennaio 2025, di rateizzare i debiti contributivi e premi dovuti ad INPS ed INAIL, non affidati agli agenti della riscossione, fino ad un massimo di 60 rate mensili.
Le ipotesi di accesso alla dilazione saranno definite con apposito decreto ministeriale e secondo i requisiti, i criteri e le modalità successivamente stabiliti da un atto emanato dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei due Enti
Hai bisogno di informazioni?
Per aziende con servizio paghe in Associazione Artigiani:
- Lorenzo Mittempergher – tel. 0461803821 – email l.mittempergher@artigiani.tn.it
- Silvia Busetti – tel. 0461803923 – email s.busetti@artigiani.tn.it
- Marika Salati – tel. 0461803804 – email m.salati@artigiani.tn.it
Per aziende associate, ma senza il servizio paghe, è disponibile l’Area Politica del lavoro e Contrattazione:
- Deborah Battisti – tel. 0461803729 – e-mail d.battisti@artigiani.tn.it
SEMINARIO SULLA LEGGE DI BILANCIO DA NON PERDERE
Il 23 gennaio 2025, dalle 17:00 alle 19:30, presso la sede dell’Associazione Artigiani di Trento, si terrà un seminario che affronterà le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e come queste influenzeranno il mondo del lavoro.
Modalità di partecipazione
La partecipazione al seminario è gratuita, ma l’iscrizione è obbligatoria e dovrà avvenire entro martedì 21 gennaio 2025. Gli interessati potranno partecipare sia in presenza (fino a esaurimento posti) presso la sede dell’Associazione Artigiani a Trento, sia in video-collegamento.