CONGEDI COVID-19: appena uscita circolare dell’INPS, finalmente operativi!! Ne possono beneficiare sia lavoratori autonomi che dipendenti.

Cosa sono?

Congedi straordinari di massimo 15 giorni complessivi fruibili da un solo genitore per nucleo familiare, per il periodo 5 marzo al 3 aprile

 

 

Chi può beneficiare del congedo?

 Lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell’INPS

  •  Genitori con figli fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 %della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
  • Genitori di figli portatori di handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto
  •  Non è prevista la sussistenza della regolarità contributiva

 

 

Lavoratori dipendenti Privati 

  • Genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione e la contribuzione figurativa.
  • Genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa.
  • Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo COVID-19 è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione e la contribuzione figurativa.
  • Genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda dell’età del figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19

 

 

Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS

  • Genitori con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità.
  • Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità.
  • Non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo.

 

Come fare domanda?

Contatta la sede del Patronato INAPA a te più vicina.  Per i contatti: clicca QUI 

DATA DI PUBBLICAZIONE

20.03.2020

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