Conversione Decreto “Semplificazioni”: novità in materia di lavoro agile

Lo scorso 20 agosto è entrato ufficialmente in vigore il cosiddetto Decreto Semplificazioni, contenente “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”.
Durante la conversione in Legge è stata apportata anche una modifica in materia di lavoro agile.

In particolare, rispetto allo smartworking viene concesso ai lavoratori di proseguire in un modo più semplice, meno burocratico e complesso: soprattutto, dal prossimo 1° settembre le aziende dovranno siglare accordi individuali con i lavoratori nel caso in cui si decida di svolgere il lavoro agile, dandone comunicazione però in una forma più rapida.

Basterà infatti trasmettere via telematica (e senza produrre una copia dei singoli accordi individuali):

  • nominativi e codici fiscali dei dipendenti;
  • data di avvio termine del periodo di smartworking.

Questi dati saranno resi disponibili all’INAIL con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale (clicca qui per maggiori informazioni).

 

Lavoro agile: cosa cambia con il Decreto Semplificazioni?

In sintesi, dal 1° settembre 2022 per usufruire dello smartworking le aziende dovranno stipulare accordi individuali con i singoli dipendenti che intendono continuare a beneficiare di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, secondo quanto concordato con il proprio datore di lavoro.

Si ricorda che all’interno dell’accordo individuale di smartworking, così come previsto dal Protocollo Nazionale sul Lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021, devono essere regolati i seguenti specifici aspetti:

  • la durata dell’accordo (a termine o a tempo indeterminato);
  • i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
  • le forme di esercizio del potere direttivo e le condotte da cui possono derivare sanzioni disciplinari;
  • la fornitura degli strumenti di lavoro;
  • i tempi di riposo e le misure necessarie per assicurare la disconnessione;
  • le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali;
  • le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali. 

In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del Lavoro, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

 

La comunicazione al Ministero del Lavoro

Cliccando sul bottone in calce all’articolo è possibile scaricare  il nuovo modello di comunicazione, adottato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 149 del 22 agosto 2022, concernente le informazioni relative all’accordo di lavoro agile.

Il modello va utilizzato a partire dal 1° settembre 2022 (restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente).

Tale modello è messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali

 

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DATA DI PUBBLICAZIONE

23.08.2022

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