COVID 19 – Prime informazioni su INDENNITA’ per lavoratori autonomi, parasubordinati e dipendenti

Si tratta di un’indennità di 600€ per il mese di marzo; l’importo è netto (non viene applicata imposizione fiscale)

 

Per accedere all’indennità è necessario

  • non essere titolari di un trattamento pensionistico diretto
  • non avere altre forme di previdenza obbligatoria (ad esclusione della Gestione separata INPS).

Le diverse indennità non sono tra loro cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Sarà possibile presentare domanda a partire dalla fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.

 

COME FARE DOMANDA?


Appena comunicheremo che le procedure informatiche sono attive, chiama la sede del Patronato INAPA a te più vicina
.
Per i contatti: clicca QUI 

 

 

BENEFICIARI DELLE INDENNITA’

 

Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria

Possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:

Artigiani

Commercianti

Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

 

 

Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi

✓ liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R. iscritti alla Gestione separata dell’INPS;

 i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo al 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

 

 

Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020

 

 

Lavoratori agricoli

Operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché:

✓nel 2019 abbiano svolto almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;

non siano titolari di pensione.

 

 

Lavoratori dello spettacolo

Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:

✓ almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;

✓ che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;

✓ che non sono titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

 

 

Riferimenti normativi: circolare INPS 1288

DATA DI PUBBLICAZIONE

23.03.2020

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