Dal 1° gennaio nuove procedure per esportazione veicoli immatricolati in Italia

Dal 1° gennaio 2020, con l’entrata in vigore delle modifiche all’art. 103 Codice della Strada, sono previsti nuovi adempimenti per chi intende esportare definitivamente all’estero veicoli immatricolati in Italia.

Infatti, occorrerà preventivamente cancellare il veicolo dall’Archivio Nazionale dei Veicoli e dal Pubblico registro automobilistico, procedura che sarà possibile solo a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data in cui si chiede la cancellazione stessa. In caso contrario, il veicolo dovrà essere revisionato per poi poter essere cancellato dagli archivi.

  • Per i veicoli esportati entro il 31 dicembre 2019, è ancora ammessa la possibilità, per il tramite degli Uffici Consolari italiani all’estero, di richiedere la cancellazione successivamente alla effettiva reimmatricolazione all’estero, allegando copia della carta di circolazione estera rilasciata in data anteriore al 1° gennaio 2020.
  • Per i veicoli esportati a decorrere dal 1° gennaio 2020, la richiesta di cancellazione deve essere presentata prima della effettiva esportazione del veicolo.

In tal caso, se il veicolo è stato sottoposto a revisione da oltre sei mesi, il veicolo stesso va nuovamente sottoposto a controllo tecnico, ancorché la revisione precedente sia ancora in corso di validità.

Sotto questo aspetto, tuttavia, nell’applicazione del novellato art. 103, comma 1, c.d.s. occorre tener conto anche delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di revisione (direttiva 2014/45/UE del 3 aprile 2014 e decreto ministeriale n. 214 del 19 maggio 2017); pertanto, in considerazione del complessivo assetto normativo, è da ritenere che il veicolo non debba essere sottoposto, ai fini di esportazione, a nuova revisione se:

– è già stato sottoposto a visita e prova (art. 75 c.d.s.) in data non anteriore ai sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione per esportazione;

– non è ancora scaduto il termine per la sottoposizione alla prima revisione rispetto alla data di prima immatricolazione.

Inoltre, in considerazione di quanto disposto dall’art. 80, comma 7, c.d.s., non deve essere pendente una segnalazione, da parte degli Organi di polizia stradale, circa la sicurezza del veicolo per la circolazione su strada, avendo subito gravi danni nel corso di un incidente, né a maggior ragione un provvedimento di revisione singola adottato dall’UMC.. In detta ipotesi, quindi, la cancellazione può essere disposta solo a condizione che la revisione singola abbia esito regolare.

CASI PARTICOLARI
Indipendentemente dalla data di effettiva esportazione all’estero, la cancellazione deve sempre essere disposta, senza obbligo di revisione, quando:
– il veicolo sia stato demolito all’estero e l’interessato produce, unitamente alla richiesta di cancellazione, copia della documentazione estera attestante l’avvenuta demolizione;
– debba essere eseguita una sentenza di accertamento della perdita di possesso del veicolo in capo al soggetto che nell’ANV e nel PRA ne risulta proprietario.

 

DATA DI PUBBLICAZIONE

11.02.2020

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REFERENTE

Andrea de Matthaeis
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