Decreto fiscale: versamento delle ritenute sui redditi dei lavoratori

Con la conversione in legge del decreto fiscale, sono stati alleggeriti gli obblighi inizialmente previsti e fortemente criticati da Confartigianato e dalla nostra Associazione, introdotti con i nuovi obblighi relativi al versamento delle ritenute sui redditi dei lavoratori

La nostra Associazione si è mossa con pesanti critiche all’art. 4 del Decreto fiscale nella sua prima formulazione, che è fin da subito parso un “capolavoro di complicazione burocratica”, rappresentando un “pesante drenaggio di risorse ai danni delle imprese” che, tra le altre cose, non potranno più utilizzare la compensazione con i rispettivi crediti fiscali.

Grazie alla forte azione di contrasto svolta anche da Confartigianato, nell’iter di conversione del decreto, il meccanismo è stato limitato:

  • ai soli appalti cosiddetti labour intensive, cioè con prevalente intensità di manodopera, svolti presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo;
  • e solamente per gli appalti di importo complessivo annuo superiore alla soglia di Euro 200.000.

Il meccanismo di funzionamento della norma prevede che il versamento delle ritenute sia effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di utilizzare i crediti in compensazione.

Dal punto di vista operativo:

  • i Committenti devono richiedere all’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’opera o servizio;
  • l’impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici, per consentire il riscontro dell’ammontare degli importi versati, devono trasmettere al committente entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento:
  1. copia delle deleghe;
  2. elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese direttamente nell’esecuzione delle opere con dettaglio di:
  • ore lavoro prestate da ogni dipendente;
  • ammontare della retribuzione corrisposta e riferita all’opera;
  • ritenute fiscali eseguite nei confronti del dipendente con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata al committente;

Nel caso in cui la ditta appaltatrice non rispettasse gli obblighi di trasmissione/comunicazione previsti dalla norma o non versasse le ritenute fiscali dovute, il committente avrà l‘obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria, finché perdura l’inadempimento, sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio (ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa). Il Committente, entro 90 giorni, dovrà inoltre comunicare l’inadempimento all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

E’ possibile per le imprese esonerarsi dalla documentazione attraverso una certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, che attesta alcuni requisiti di affidabilità delle imprese appaltatrici e subappaltatrici. L’azienda, infatti, potrà procedere autonomamente al versamento delle ritenute se è in possesso di determinati requisiti:

  • essere in attività da almeno 3 anni;
  • essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
  • aver eseguito negli ultimi 3 anni versamenti per un importo complessivo NON inferiore al 10% dei ricavi dichiarati;
  • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito SCADUTI riferiti a imposte sul reddito, Irap, ritenute fiscali e contributi previdenziali per importi superiori a 50mila Euro

Se l’azienda si trova in queste situazioni, per evitare il versamento delle anticipazioni, dovrà comunicarlo al committente (allegando la relativa certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate), nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista (pari a cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento).

DATA DI PUBBLICAZIONE

20.12.2019

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REFERENTE

Marzia Albasini
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