Decreto Legge Dignità: approvazione definitiva
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in caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza delle ipotesi specifiche che giustifichino il superamento di tale limite (si ricorda che è possibile stipulare un primo contratto a termine a-causale di durata massima pari a 12 mesi) il contratto si trasforma a tempo indeterminato a decorrere dalla data di superamento del termine di 12 mesi;
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l’effetto di trasformazione a tempo indeterminato consegue anche a tutti i casi di rinnovo in cui sia assente l’indicazione della causale nonché alla mancata indicazione della causale in caso di proroga dei contratti di durata superiore ai 12 mesi (si ricorda che è previsto sia per il rinnovo che per la proroga la non indicazione di alcuna causale purché entro i 12 mesi);
all’entrata in vigore è stato precisato che le nuove disposizioni si applicano:
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ai
contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto nonché -
ai
rinnovi ed alle
proroghe dei contratti a termine
successivi al 31 ottobre 2018.
periodo transitorio in virtù del quale le proroghe ed i rinnovi dei contratti in corso intervenuti entro il 31 ottobre c.a. restano soggette alla disciplina finora prevista dall’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015, che non richiede l’indicazione della causale.
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per i contratti a tempo determinato stipulati
ante il 14 luglio 2018 vige la previgente disciplina, ossia
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dopo il DL n. 87/2018 (ossia dopo il 14 luglio 2018)
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prima del 31 ottobre 2018
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dopo il 31 ottobre 2018
proroga: massimo 4 acausali nei primi 12, con causali nei successivi 12 mesi,
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con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato a tutele crescenti effettuate nel biennio 2019-2020; -
di soggetti aventi meno di 35 anni alla data della prima assunzione incentivata e che non abbiano avuto, neanche con altri datori di lavoro, precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. A tal fine i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro, qualora non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero.
periodo massimo di 36 mesi, è pari al
50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel
limite massimo di importo pari a
3.000 euro su base annua.
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viene previsto che il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non possa eccedere complessivamente
il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1°gennaio dell’anno di stipula del suddetto contratto (con arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5). Sono esclusi dall’applicazione dei suddetti limiti quantitativi per la somministrazione di lavoro a tempo determinato, i lavoratori in mobilità, i soggetti disoccupati che beneficiano, da almeno 6 mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e ai lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati; -
viene previsto che nel contratto di somministrazione
le disposizioni relative ai limiti di durata e alla causali si applichino solo all’utilizzatore. Si tratta di aspetti, però, che necessitano di ulteriori chiarimenti; -
viene reintrodotto la fattispecie della
somministrazione fraudolenta (abrogata dal D.L. n. 34/2014) prevedendo che quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con un’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.
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si prevede che, ai fini del computo del limite dei compensi per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori (5.000 euro nel corso di un anno civile), i compensi per prestazioni di lavoro occasionale rese da determinati soggetti (titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni di età, persone disoccupate, percettori di prestazioni integrative del salario, ecc.) sono considerati nella misura del 75% del loro importo,
purché i prestatori autocertifichino la propria condizione all’atto della registrazione presso la piattaforma informatica INPS; -
nel settore agricolo, si introduce l
’obbligo per il prestatore di autocertificare la non iscrizione, nell’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; -
possibilità di utilizzo del contratto di prestazione occasionale
per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo e che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori a condizione che le prestazioni siano rese dai soggetti svantaggiati (titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni di età, persone disoccupate, percettori di prestazioni integrative del reddito).
i limiti minimi e massimi dell’importo dell’indennità che il datore di lavoro deve inserire nell’eventuale offerta di conciliazione, di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015.
a 3 e 27 mensilità.
per le imprese fino a 15 dipendenti, per le quali l’ammontare delle indennità e degli importi risarcitori è dimezzato rispetto a quello previsto per le imprese oltre i 15 dipendenti, fermo restando il limite massimo di 6 mensilità.
non potrà essere
inferiore a 1,5 mensilità e non superiore a 6 mensilità.