Decreto Legge Dignità: approvazione definitiva

PRINCIPALI MODIFICHE (ATTENZIONE non è ancora disponibile il testo ufficiale del provvedimento) CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Con riferimento all’obbligo di indicazione delle causali:
  • in caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza delle ipotesi specifiche che giustifichino il superamento di tale limite (si ricorda che è possibile stipulare un primo contratto a termine a-causale di durata massima pari a 12 mesi) il contratto si trasforma a tempo indeterminato a decorrere dalla data di superamento del termine di 12 mesi;
  • l’effetto di trasformazione a tempo indeterminato consegue anche a tutti i casi di rinnovo in cui sia assente l’indicazione della causale nonché alla mancata indicazione della causale in caso di proroga dei contratti di durata superiore ai 12 mesi (si ricorda che è previsto sia per il rinnovo che per la proroga la non indicazione di alcuna causale purché entro i 12 mesi);
In merito
all’entrata in vigore è stato precisato che le nuove disposizioni si applicano:
  • ai
    contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto nonché
  • ai
    rinnovi ed alle
    proroghe dei contratti a termine
    successivi al 31 ottobre 2018.
Alla luce di tale modifica viene, pertanto, inserito un
periodo transitorio in virtù del quale le proroghe ed i rinnovi dei contratti in corso intervenuti entro il 31 ottobre c.a. restano soggette alla disciplina finora prevista dall’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015, che non richiede l’indicazione della causale.
Si evidenzia quanto segue per la durata del contratto, le proroghe ed i rinnovi:
  • per i contratti a tempo determinato stipulati
    ante il 14 luglio 2018 vige la previgente disciplina, ossia
– limite massimo: 36 mesi – proroga contratto: massimo 5 acausali – rinnovo contratto: infiniti acausali;
  • dopo il DL n. 87/2018 (ossia dopo il 14 luglio 2018)
– stipula contratto: limite massimo del primo contratto di 12 mesi + altri 12 mesi con causali – proroga: massimo 4 acausali nei primi 12 mesi, con causali nei successivi 12 mesi – rinnovo: infiniti tutti con causale;
  • prima del 31 ottobre 2018
– stipula contratto: limite massimo del primo contratto 12 mesi + altri 12 con causali, – proroga: massimo 4 acausali; – rinnovo: infiniti acausali;
  • dopo il 31 ottobre 2018
– stipula contratto: limite massimo del primo contratto 12 mesi + altri 12 con causali,
proroga: massimo 4 acausali nei primi 12, con causali nei successivi 12 mesi,
– rinnovo: infiniti, tutti con causale. ESONERO CONTRIBUTIVO PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE GIOVANILE E’ previsto un esonero del versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi Inail, in favore dei datori di lavoro privati
  • con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato a tutele crescenti effettuate nel biennio 2019-2020;
  • di soggetti aventi meno di 35 anni alla data della prima assunzione incentivata e che non abbiano avuto, neanche con altri datori di lavoro, precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. A tal fine i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro, qualora non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero.
L’esonero, applicato su base mensile per un
periodo massimo di 36 mesi, è pari al
50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel
limite massimo di importo pari a
3.000 euro su base annua.
Le modalità di fruizione dell’incentivo sono demandate ad un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO L’articolo 2 del decreto estende ai contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati tra somministratore e lavoratore la disciplina dei contratti a termine, ad eccezione degli articoli 21, co. 2 (cd stop and go), 23 (riguardante il numero massimo dei contratti a termine stipulabili) e 24 (relativo ai diritti di precedenza) del D.Lgs. n. 81/2015. Nel testo sono state introdotte le ulteriori modifiche:
  • viene previsto che il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non possa eccedere complessivamente
    il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1°gennaio dell’anno di stipula del suddetto contratto (con arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5). Sono esclusi dall’applicazione dei suddetti limiti quantitativi per la somministrazione di lavoro a tempo determinato, i lavoratori in mobilità, i soggetti disoccupati che beneficiano, da almeno 6 mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e ai lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati;
  • viene previsto che nel contratto di somministrazione
    le disposizioni relative ai limiti di durata e alla causali si applichino solo all’utilizzatore. Si tratta di aspetti, però, che necessitano di ulteriori chiarimenti;
  • viene reintrodotto la fattispecie della
    somministrazione fraudolenta (abrogata dal D.L. n. 34/2014) prevedendo che quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con un’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.
PRESTAZIONI OCCASIONALI Si segnalano, tra le varie modifiche introdotte, le seguenti:
  • si prevede che, ai fini del computo del limite dei compensi per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori (5.000 euro nel corso di un anno civile), i compensi per prestazioni di lavoro occasionale rese da determinati soggetti (titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni di età, persone disoccupate, percettori di prestazioni integrative del salario, ecc.) sono considerati nella misura del 75% del loro importo,
    purché i prestatori autocertifichino la propria condizione all’atto della registrazione presso la piattaforma informatica INPS;
  • nel settore agricolo, si introduce l
    ’obbligo per il prestatore di autocertificare la non iscrizione, nell’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
  • possibilità di utilizzo del contratto di prestazione occasionale
    per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo e che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori a condizione che le prestazioni siano rese dai soggetti svantaggiati (titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni di età, persone disoccupate, percettori di prestazioni integrative del reddito).
CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA Per i rinnovi dei contratti a termine il lavoro domestico sarà escluso dall’aggravio contributivo dello 0,5%. INDENNITÀ RISARCITORIA PER LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO All’art. 3 sono stati modificasti i limiti minimi e massimi della misura dell’indennità in caso di licenziamento illegittimo ed incrementato, in caso di rinnovo, il contributo previdenziale addizionale concernente i rapporti di lavoro subordinato a termine. Vengono modificati anche
i limiti minimi e massimi dell’importo dell’indennità che il datore di lavoro deve inserire nell’eventuale offerta di conciliazione, di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015.
Nella disciplina finora vigente, tale indennità deve essere di importo pari ad una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, e deve essere corrisposta in misura, in ogni caso, non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità. La modifica inserita eleva questi limiti, rispettivamente,
a 3 e 27 mensilità.
Per effetto di tale intervento viene ad essere modificato anche il regime specifico previsto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 23/2015
per le imprese fino a 15 dipendenti, per le quali l’ammontare delle indennità e degli importi risarcitori è dimezzato rispetto a quello previsto per le imprese oltre i 15 dipendenti, fermo restando il limite massimo di 6 mensilità.
In caso di offerta di conciliazione, pertanto, l’importo dell’indennità
non potrà essere
inferiore a 1,5 mensilità e non superiore a 6 mensilità.
ATTENZIONE: La norma sopra illustrata, approvata martedì dal Senato, non è ancora in vigore. Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Sarà nostra premura informarVi non appena diventerà operativa. PER INFORMAZIONI Deborah Battisti Area Politica del Lavoro e Contrattazione Associazione Artigiani Trentino tel.: 0461/803729 e.mail: d.battisti@artigiani.tn.it Ennio Bordato Area Politica del Lavoro e Contrattazione Associazione Artigiani Trentino tel.: 0461-803706 e.mail: e.bordato@artigiani.tn.it

DATA DI PUBBLICAZIONE

07.08.2018

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