Decreto Pelle. Arriva la storica approvazione per la tutela dei termini “cuoio” e “pelle”

Il 28 maggio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto pelle. Un risultato importantissimo che sancisce le nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini cuoio, pelle e pelliccia nella produzione conciaria.

Cos’è il decreto pelle?

La nuova legge, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sancisce la conclusione di un lavoro durato ben 54 anni. Questo decreto infatti, sostituisce la vecchia legge del 1966 e dà una definizione dei termini cuoio e pelle più corretta e in linea con le normative tecniche e comunitarie.

Nello specifico, il decreto pelle vieta l’utilizzo delle parole cuoio e pelle, anche come prefissi o suffissi, per identificare materiali non derivati da spoglie di animali, come avviene con i poco ortodossi termini ecopelle, vegan leather, finta pelle e simili utilizzati per indicare materiali sintetici.

Confartigianato Imprese si era espressa positivamente nei confronti dell’introduzione della nuova disciplina trovando, nell’approvazione del decreto, ampiamente soddisfatte tutte le richieste della categoria.

Requisiti essenziali

In una nota del Consiglio dei Ministri si specifica che il decreto pelle contiene disposizioni che riguardano esclusivamente i requisiti essenziali di composizione che i prodotti e i manufatti con essi fabbricati devono soddisfare per poter essere immessi sul mercato.

L’obiettivo è quello di avere una chiara e univoca indicazione dei materiali utilizzati e di eliminare potenziali ostacoli al buon funzionamento del mercato”. Approvato su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, il decreto pelle sottolinea come “l’attività di accertamento delle eventuali violazioni sarà svolta dalle Camere di Commercio, dall’Agenzia delle Dogane, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Giudiziaria, mentre il Ministero dello Sviluppo Economico curerà l’attività di monitoraggio e coordinamento delle disposizioni.

Tra le condotte che saranno punite sono ricomprese la mancanza di etichetta o contrassegno e l’utilizzo di etichetta o contrassegno non conforme ai requisiti richiesti”.

DATA DI PUBBLICAZIONE

05.06.2020

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REFERENTE

Andrea Paissan
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