Decreto Rifiuti: la circolare del MiTE

Il Ministero della Transizione Ecologica ha emanato una nuova circolare allo scopo di fornire alcune interpretazioni a seguito dei numerosi quesiti pervenuti sulle recenti modifiche del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06) introdotte dal recepimento del pacchetto di direttive comunitarie sull’economia circolare ed in particolare dal D.Lgs. 116/2020. Nella circolare ministeriale, non sono ricomprese le implicazioni sulla disciplina fiscale della TARI (Tassa Rifiuti), oggetto di un’altra circolare del ministero.

Di seguito si riassumono le principali questioni d’interesse per diverse categorie di imprese artigiane e i relativi articoli del Testo unico ambientale oggetto dei chiarimenti forniti dal ministero.

 

Definizioni (art. 183)

In altre parole, il fatto che i rifiuti simili ai domestici, provenienti da utenze non domestiche, siano considerati urbani, non significa necessariamente che questi debbano essere gestiti nell’ambito del circuito pubblico, lasciando agli Stati Membri la scelta delle modalità di gestione di tale tipologia di rifiuti.

Le suddette premesse hanno dunque costituito il fondamento del recepimento su questo tema. La ratio, invero, è stata quella di consentire che l’attuale ripartizione tra operatori pubblici e privati nella gestione dei rifiuti domestici e di quelli provenienti dalle utenze non domestiche rimanesse inalterata.

Si è voluto, quindi, dare la possibilità alle utenze non domestiche di continuare ad avvalersi di altro gestore rispetto a quello del servizio pubblico per i servizi di raccolta e recupero dei rifiuti simili ai domestici. La nuova disposizione consente così di assicurare, per le utenze non domestiche, la possibilità di fruire di gestori diversi da quello pubblico per la raccolta e recupero dei propri rifiuti urbani, che, in ogni caso, devono essere computati da parte dei comuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio di cui all’art. 205 del TUA.

 

Rifiuti da costruzione e demolizione (art. 183)

I rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché quelli provenienti da attività cimiteriale sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell’art. 183, lettera b-ter punto 6).

Rispetto invece a materiali lapidei e inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale se prodotti da attività di impresa debbano essere classificati come rifiuti speciali.

In merito ai rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua, cosiddetti rifiuti abbandonati, anche qualora costituiti da rifiuti da C&D sono da considerarsi rifiuti urbani, solo se per gli stessi non sia riconducibile ad alcuno la responsabilità dell’abbandono.

 

Piccoli interventi Edili (Art. 193)

Per le attività manutenzione, piccoli lavori edili, pulizia e sanificazione, è possibile trasportare i rifiuti prodotti dal cantiere alla sede legale dell’impresa con documento di trasporto DDT in alternativa al Formulario trasporto rifiuti. In ogni caso In assenza di una specifica previsione di deroga, rimane fermo l’obbligo di iscrizione all’Albo.

Per la definizione di “piccoli lavori edili” la norma non indica quantità o limiti dimensionali. Occorre quindi valutare le fattispecie di caso in caso e sulla base delle concrete circostanze, della tipologia dell’attività svolta e dei rifiuti prodotti. D’altra parte, è principio consolidato, nella giurisprudenza penale o amministrativa, come la quantità gestita non sia un parametro indicativo al fine di valutare la lieve entità di una fattispecie.

 

Rifiuti da manutenzione del verde (art. 185)

I materiali derivanti dalle attività di manutenzione del verde pubblico o privato NON sono classificati come rifiuti se:

  • sono costituiti da paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso;
  • derivano da buone pratiche colturali;
  • siano riutilizzati in agricoltura e in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi.

Se impiegati in processi diversi da quelli sopraindicati, è possibile qualificare il residuo come sottoprodotto, dimostrando sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 184-bis del decreto legislativo n.152/2006.

Se i materiali non siano qualificabili come esclusi o come sottoprodotti devono essere qualificati come rifiuti distinguendo le seguenti casistiche:

a) rifiuti urbani: materiali prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde pubblico o materiali prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde privato “fai da te”, posta in essere da privati (EER 200201);

b) rifiuti speciali: materiali prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde privato da un’attività d’impresa (non risultando l’attività in questione ricompresa tra quelle individuate nell’allegato L-quinquies del D.lgs 116/2020)

 

Rifiuti da fosse settiche (Art. 230)

Per la pulizia di singole fosse settiche o singoli bagni chimici, non trattandosi di reti fognarie, il trasportatore non può qualificarsi come produttore dei relativi rifiuti.
Resta ferma la necessità di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, prevista dall’articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto.

 

Registri di carico e scarico (art. 190)

Con riferimento alla previsione di aggiunta di nuove informazioni da inserire nel registro cronologico di carico e scarico, rifiuti rispetto a quanto previsto dai vigenti modelli di riferimento, si precisa che le nuove informazioni debbano essere fornite solo a seguito della revisione del nuovo modello di riferimento, essendo espressamente previsto che, nelle more, sia utilizzabile il modello vigente di cui al decreto ministeriale n.148 del 1998.

Con riferimento alle tempistiche di annotazione sul registro cronologico per la categoria dei nuovi produttori si ritiene applicabile, per analogia, la tempistica di annotazione prevista del codice ambientale per i produttori iniziali di rifiuti.

 

Trasporto rifiuti (art. 193)

L’invio della quarta copia del formulario esclusivamente per mezzo PEC, chiaramente come alternativa all’invio del documento cartaceo per posta ordinaria, esonera dalla responsabilità il produttore del rifiuto che la riceve. Non è previsto dalla norma che sia una copia autenticata.

 

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Alois Furlan: 0461-803756 | a.furlan@sapi.artigiani.tn.it

 

DATA DI PUBBLICAZIONE

21.05.2021

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REFERENTE

Alois Furlan
SAPI - Ufficio ambiente