Decreto Sostegni: limite di esenzione per fringe benefits raddoppiato anche per il 2021

Tra le novità apportate in sede di conversione in legge del decreto Sostegni, si segnala l’inserimento del nuovo articolo 6 – quinquies con il quale viene disposta la proroga, anche per il periodo d’imposta 2021, dell’innalzamento da euro 258,23 ad euro 516,46 del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito.

La validità della misura dunque, prevista inizialmente per il solo periodo d’imposta 2020,  viene prorogata anche per il periodo d’imposta 2021.

 

Decreto Sostegni: cosa cambia?

Con la modifica apportata al Decreto Sostegni, rientrano nella previsione di cui al comma 3, art. 51 del TUIR e, perciò, sono soggetti al limite di esenzione di euro 516,46 con riferimento all’anno 2021:

  • i buoni acquisto e i buoni carburante;
  • i generi in natura prodotti dall’azienda;
  • l’auto ad uso promiscuo, l’alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato e i prestiti aziendali;
  • l’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali;
  • polizze assicurative extra professionali, ecc.

 

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DATA DI PUBBLICAZIONE

24.05.2021

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REFERENTE

Deborah Battisti
Associazione Artigiani