Decreto “Tutela Lavoro”

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019 il Decreto Legge “Tutela Lavoro”.

Il Decreto si pone l’obiettivo di assicurare maggiore protezione economica e normativa ad alcune categorie di lavoratori particolarmente deboli, quali i cosiddetti “riders”, i lavoratori precari, i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e i lavoratori con disabilità.

Tutele per i Riders

Il decreto legge fissa i livelli minimi di tutela cui hanno diritto i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui (es. le consegne a domicilio della pizza), in ambito urbano e con l’ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili, anche attraverso piattaforme digitali

I lavoratori che operano al di fuori di un rapporto di lavoro subordinato hanno diritto:

– ad essere retribuiti in base alle consegne effettuate purché in misura non prevalente;

– alla retribuzione a base oraria, a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata.

E’ ogni caso obbligatoria la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il cui premio è determinato in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta.   Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si dovrà assumere come retribuzione imponibile, la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

La retribuzione va rapportata ai giorni di effettiva attività, indipendentemente dal numero delle ore giornaliere lavorative. 

N.B. Le tutele in materia di corrispettivo, assicurazione INAIL e sicurezza e salute si applicheranno decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

Tutele per gli iscritti alla Gestione separata

Non di minore importanza è l’ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla Gestione separata.

Rientrano, per esempio, tra gli iscritti alla Gestione Separata:

  • tutte le categorie residuali di liberi professionisti per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale ovvero il caso, ad es., di un ingegnere che contemporaneamente all’attività professionale svolge anche attività di lavoro dipendente;
  • la quasi totalità delle forme di collaborazione coordinata e continuativa;
  • gli assegni di ricerca ed beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
  • gli amministratori locali;
  • gli associati in partecipazione;
  • i prestatori di lavoro occasionale accessorio.

Innanzitutto, per quanto concerne il diritto alla Indennità di disoccupazione cambia il numero di mesi di contribuzione che il soggetto deve possedere nell’anno precedente la cessazione del rapporto di lavoro per aver diritto all’indennità di disoccupazione. La contribuzione richiesta passa da 3 mesi ad un solo mese.

Inoltre gli iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, avranno diritto all’indennità giornaliera di malattia, all’indennità di degenza ospedaliera, al congedo di maternità ed al congedo parentale. La condizione è che nei loro confronti risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell’evento o dell’inizio del periodo indennizzabile.

E’ previsto, altresì, l’aumento del 100% dell’indennità di degenza ospedaliera e l’aggiornamento conseguente dell’indennità giornaliera di malattia.

DATA DI PUBBLICAZIONE

06.09.2019

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REFERENTE

Deborah Battisti
Associazione Artigiani