DPCM 13/18 ottobre 2020: cosa cambia per le imprese

Aggiornamento misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Il Consiglio dei Ministri di martedì 13 ottobre ha approvato il nuovo DPCM.

 

Il DPCM troverà applicazione fino a venerdì 13 novembre. Si sono poi aggiunte alcune modifiche con un ulteriore DPCM di domenica 18 ottobre 2020.

Come in precedenza, il DPCM contiene numerosi allegati, alcuni dei quali di diretto interesse per le imprese.

Le misure di carattere generale, si applicheranno su tutto il territorio nazionale e in alcuni casi prorogano quelle già esistenti; in altri, invece, dispongono misure più stringenti.

In particolare, si prevede:

 

Protezioni vie respiratorie

Obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie che vanno obbligatoriamente indossati nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o le circostanze di fatto, sia assicurata continuativamente la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

L’uso della mascherina è fortemente raccomandato anche nelle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Sono fatti salvi i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, con la conseguenza che nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza.

Sono altresì fatte salve le linee guida per il consumo di cibi e bevande.

Distanziamento

L’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Eventi

Sono consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale, previa adozione dei Protocolli validati dal Comitato Tecnico Scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi e tali da consentire la distanza interpersonale di almeno un metro. Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza

Centri benessere

Le attività dei centri benessere sono consentite a condizione che le Regioni e le Provincie autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle stesse attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli idonei a prevenire o ridurre il rischio;

Commercio al dettaglio

Le attività di commercio al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare nel locale più del tempo necessario all’acquisto;

Gelaterie e pasticcerie

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 05:00 fino le ore 24:00 con consumo al tavolo e con un massimo di sei persone per tavolo. Tali attività sono consentite fino le ore 18:00 in assenza di consumo al tavolo. Resta sempre consentita la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino le ore 24:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

È fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.

Attività produttive e manifatturiere

Tutte le attività produttive manifatturiere e commerciali sull’intero territorio nazionale devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;

Estero

Sono previste limitazioni agli spostamenti da e per l’estero con, in alcuni casi, la previsione di un periodo di isolamento fiduciario per 14 giorni all’ingresso in Italia dai Paesi individuati nell’Allegato 20.

DATA DI PUBBLICAZIONE

20.10.2020

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