Erogazioni pubbliche: tutte le informazioni

Obbligo di pubblicizzare i contributi pubblici e ristori COVID

La legge annuale sulla concorrenza del 2017 prevede un rigido sistema di regole per assicurare che vi sia assoluta trasparenza nelle erogazioni pubbliche, dunque ogni impresa che abbia ricevuto sostegni, ristori e qualsiasi forma di contributi pubblici a causa della pandemia, è tenuta a pubblicare con note integrative di bilancio o su siti internet tali informazioni e informazioni, sebbene già in possesso della P.A.

In una lettera inviata congiuntamente da Confartigianato, CNA e Casartigiani ai Ministri dell’Economia, Sviluppo Economico, Lavoro e P.A, le tre associazioni sollecitano il Governo a chiarire che i sostegni ricevuti per l’emergenza sono esclusi da tali obblighi informativi.

Tuttavia, ad oggi l’obbligo è in vigore, dunque riassumiamo brevemente chi è tenuto a rispettarlo.

Ambito soggettivo di applicazione

I soggetti tenuti all’applicazione della norma sono:

  • associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale;
  • associazioni dei consumatori a carattere nazionale;
  • associazioni, ONLUS e fondazioni;
  • cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri;
  • imprese (società di capitali di persone e individuali).

 

L’adempimento che riguarda le Imprese

I soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 c.c. (relativo agli imprenditori soggetti a registrazione presso il Registro delle imprese) devono pubblicare gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato.

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis c.c. e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi sui propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza “entro il 30 giugno di ogni anno”.

 

Ambito oggettivo di applicazione

Gli obblighi di informativa riguardano “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”. Viene, quindi, confermata l’esclusione non solo degli incarichi a carattere sinallagmatico, ma anche degli aiuti “generici”.

Nella sostanza, per i nostri clienti e a titolo di esempio, rientrano i contributi Pat l.6/99, Sabatini, contributi bando ISI INAIL, contributi sulla formazione anche figurativi, ricerca e sviluppo, bonus pubblicità,

Per quanto riguarda il 2020, per via del Covid 19, occorrerà considerare:

  • contributi nazionali a fondo perduto;
  • crediti d’imposta canoni di locazione;
  • crediti d’impopsta sanificazione e adeguamento ambienti di lavoro;
  • contribute/indennità erogate dalla Pat.

 

Limite di valore che esclude gli obblighi di pubblicazione

Gli obblighi di pubblicazione non si applicano ove l’importo annuo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato.

 

Modalità di rendicontazione

Gli obblighi di informativa riguardano gli importi “effettivamente incassati”. Ai fini della rendicontazione, occorre, quindi, applicare il criterio di cassa.

 

Provenienza delle erogazioni

Gli obblighi di informativa riguardano gli importi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 del DLgs. 165/2001 e dai soggetti di cui all’art. 2-bis del DLgs. 33/2013.

 

Erogazioni indicate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012, la registrazione nel predetto sistema, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 124/2017, a condizione che l’esistenza degli aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro venga dichiarata nella Nota integrativa del bilancio oppure sul sito Internet o sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

 

Termini

La norma stabilisce che per le imprese, l’obbligo informativo deve essere adempiuto per l’anno 2020, secondo le seguenti modalità:

  • per le imprese tenute alla pubblicazione della nota integrativa “ordinaria”, in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020;
  • per tutte le altre imprese, srl che redigono il bilancio in forma abbreviate/micro e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone), mediante pubblicazione sui siti Internet o sui portali digitali, entro e non oltre il come indennizzi e ristori6.2021.

 

Quali dati dovranno essere pubblicati nella nota integrativa o sul proprio sito?

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione del soggetto erogante;
  • somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  • data incasso.

 

Regime sanzionatorio

L’inosservanza degli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche, comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Le sanzioni sono irrogate dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 del DLgs. 165/2001 che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall’Amministrazione vigilante o competente per materia.

 

DATA DI PUBBLICAZIONE

14.06.2021

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