Esonero contributivo per aziende che non richiedono trattamenti di Cassa integrazione

Ultimo aggiornamento: 20 agosto 2020

 

Datori di lavoro che nei mesi di maggio e giugno 2020 hanno fruito di trattamenti di integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario, e che non intendono richiedere ulteriori trattamenti di Cassa integrazione

Attenzione: al datore di lavoro che ha beneficiato dell’esonero contributivo si applica il divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo. In caso di violazione viene revocato retroattivamente l’esonero contributivo e non è possibile presentare domanda di integrazione salariale

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un massimo di 4 mesi, da fruire entro il 31 dicembre 2020, nel limite del doppio delle ore di cassa integrazione fruite nei mesi di maggio e giugno 2020

Dall’esonero sono esclusi i premi e contributi INAIL

I 4 mesi di esonero devono essere fruiti entro il 31.12.2020

aziende associate che hanno il servizio paghe con l’Associazione:
Franca Devigili 
 0461803710   –  f.devigili@artigiani.tn.it
Marika Salati      0461 803804 –  m.salati@artigiani.tn.it
Mattia Claus       0461 803923  –   m.claus@artigiani.tn.it

aziende associate che NON hanno il servizio paghe con l’Associazione, contattare i propri consulenti del lavoro oppure area politica del lavoro e contrattazione (Deborah Battisti, 0461 803729, email d.battisti@artigiani.tn.it).

DATA DI PUBBLICAZIONE

21.08.2020

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