Firmata la convenzione tra Confartigianato e SCF

E 'stata una lunga BATTAGLIA quella sui diritti connessi, di cui vi abbiamo dato ampia notizia nel numero di aprile de “l’Artigianato”, e che ha visto contrapposti Confartigianato e il Consorzio dei produttori discografici (SCF). La querelle riguardava l’obbligo o meno del pagamento dei diritti ai produttori discografici, da parte degli utilizzatori di apparecchi per la riproduzione musicale, laddove non vi sia scopo di lucro, specie nei casi in cui si tratta di musica d’ambiente diffusa attraverso l’uso di radio o TV. Confartigianato aveva promosso un giudizio presso il Tribunale di Milano contro SCF e contro le pretese da SCF avanzate nei confronti di molti associati. Purtroppo negli ultimi tempi la Giurisprudenza, sulla questione, ha assunto un diverso orientamento (non ultima una recente sentenza proprio del Tribunale di Milano, con il medesimo collegio che ha in carico il giudizio intrapreso da Confartigianato). Lo stesso può dirsi, purtroppo, per le interpretazioni fornite da autorevole dottrina che sostiene che l’esercizio che diffonde nei propri locali emissioni radiofoniche o televisive effettua un nuovo atto di comunicazione al pubblico, intendendo che tale atto di comunicazione configura un ulteriore utilizzo del fonogramma per radiodiffusione e determina l’esercizio di una facoltà insita nel diritto connesso del produttore fonografico. In altre parole la trasmissione di musica d’ambiente AL PUBBLICO attraverso qualunque apparecchio (radio, Tv, mp3, cd, pc) determina il dovere di riconoscere un compenso ai produttori fonografici (discografici), quale diritto connesso, diverso e aggiuntivo al principale diritto d’autore. Per questi motivi e anche per far cessare sui territori un’azione di recupero che, in qualche caso, ha assunto toni e modalità particolarmente aggressivi,
Confartigianato, assieme a CNA e Casartigiani, a beneficio degli associati, ha deciso di stipulare con SCF una convenzione, che prevede importi ridotti rispetto alle originarie pretese di SCF e una sostanziale sanatoria del pregresso.
Ricordiamo che oltre a Confartigianato, anche le altre organizzazioni di rappresentanza dell’artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi hanno ritenuto opportuno sottoscrivere una convenzione con SCF. Questi in sintesi i contenuti della convenzione (di cui alleghiamo anche il testo completo). 1. La convenzione riguarda la
diffusione di musica d’ambiente, cioè musica di sottofondo non ricollegabile in alcun modo all’attività propria dell’esercizio. Queste le definizioni:
  • FONOGRAMMA: è qualunque fissazione di suoni regolarmente posta in commercio dai produttori fonografici.
  • MUSICA D’AMBIENTE: è la musica di sottofondo (non in primo piano) e non ricollegabile in alcun modo all’attività propria dell’esercizio.
  • VIDEOCLIP: è una sequenza di immagini incorporata in un supporto videografico di durata non superiore a 10 minuti, pubblicato da produttori fonografici e da questi messo in commercio.
  • FONOGRAFICI: sono i produttori discografici.
2. La convenzione riguarda gli esercizi degli
acconciatori e degli estetisti,
i pubblici esercizi (bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie…), gli esercizi commerciali, le strutture ricettivo-alberghiere e gli esercizi artigiani aperti al pubblico (pizzerie al taglio e da asporto) che diffondono musica d’ambiente mediante supporti fonografici, come sopra descritto.
3. A fronte del pagamento di compensi SCF concede agli esercenti sopra individuati che aderiranno alla convenzione:
il diritto di utilizzare fonogrammi e videoclip mediante la pubblica diffusione gratuita degli stessi sotto forma di musica d’ambiente, attraverso qualsiasi apparecchio che diffonda musica contenuta in fonogrammi: apparecchi radio e TV, apparecchi CD compatti, lettori CD, mp3 players, PC, nonché mediante la diffusione di palinsesti musicali predisposti ad hoc;
il diritto di riprodurre (“diritto di copia”) i fonogrammi esclusivamente allo scopo di farne pubblica diffusione nei limiti e per le finalità di cui al punto precedente.
4. Sono esclusi dalle previsioni della convenzione gli esercizi che non utilizzano fonogrammi in pubblico. 5. Riduzioni per gli associati: i compensi saranno ridotti del 15% in base alla metratura, al tipo di apparecchio utilizzato, del carattere permanente o stagionale dell’attività svolta. Tale riduzione aumenta (fino al 30%) in relazione al volume complessivo dei versamenti effettuati dagli esercenti associati nell’anno solare precedente.
Per il primo anno di applicazione della convenzione viene riconosciuta la riduzione: del 15% per acconciatori ed estetisti, del 15% per gli altri esercizi, del 20% per i pubblici esercizi.
6. Sanatoria per il pregresso:
  • SCF rinuncerà ad ogni eventuale richiesta per il periodo antecedente il 1° gennaio 2011 nei confronti degli esercenti associati che provvedano al regolare pagamento dei compensi per l’anno 2011 entro il 31 maggio 2011.
  • Gli esercenti che hanno ricevuto da SCF contestazioni e/o fatture relative agli anni 2007/2010 possono regolarizzare quanto dovuto versando entro il 31 maggio 2011: – acconciatori ed estetisti: 25 euro + iva (+ compenso relativo al 2011) – esercizi artigianali aperti al pubblico, esercizi commerciali e pubblici esercizi: 50% della tariffa dovuta per l’anno 2010 (+ compenso relativo al 2011). A cognizione dell’avvenuto pagamento, SCF provvederà ad emettere i conseguenti documenti fiscali rettificativi e rinuncerà ad ogni ulteriore richiesta.
  • Qualora gli esercenti associati, nei confronti dei quali SCF ha promosso azioni in giudizio, provvedano al regolare pagamento dei compensi dovuti per l’anno 2011 entro il 31 maggio 2011, SCF rinuncerà ad ogni ulteriore pretesa nei loro confronti per il periodo antecedente a condizione che tali esercenti dichiarino, entro il termine massimo del 30 aprile 2011, la propria volontà di rinunciare alla lite, con spese legali reciprocamente compensate.
7. Modalità di pagamento:
  • versamento su CC postale
  • versamento in CC bancario
  • online su
    www.scfitalia.it
  • per acconciatori, estetisti e pubblici esercizi è in fase di definizione l’affidamento della riscossione a SIAE.
Per correttamente individuare la tariffa e la successiva fatturazione da parte di SCF è necessario indicare nel versamento:
  • causale “Convenzione Confartigianato-SCF”;
  • anno di competenza del pagamento;
  • modalità di diffusione dei fonogrammi;
  • eventuale natura stagionale dell’attività;
  • eventuale richiesta del diritto di copia;
  • la fascia di appartenenza della tariffa.
Termini di pagamento:
  • entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno;
  • per i nuovi esercizi entro 30 giorni dalla data di apertura;
  • per i compensi dovuti fino al 2011, il termine viene prorogato al 31 maggio 2011.
PER LE TARIFFE RIMANDIAMO ALLA TABELLA ALLEGATA IN “INFORMA” Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento.

DATA DI PUBBLICAZIONE

19.04.2011

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